| l'Avvocato
sott'acqua
a cura di Aldo Cimino
IL
COSIDDETTO “SCARICO DI RESPONSABILITÀ”
Di norma, sia nelle
scuole subacquee (di ogni didattica) che presso i centri di immersione
(Diving Center), all’allievo o al sub viene chiesto di firmare una
dichiarazione, redatta su moduli di tipo e testo diverso a seconda dei
casi, di “scarico di responsabilità”.
Tale dichiarazione
avrebbe lo scopo, teorico, di evitare alla scuola o al Diving di
incorrere in responsabilità in caso di incidenti o infortuni agli
allievi o ai sub.
In pratica essa non
raggiunge però tale scopo e, ancorché regolarmente sottoscritta e datata,
la detta dichiarazione non ha, legalmente, il valore, e soprattutto
l’efficacia, che le si vorrebbe attribuire quale esimente, o anche solo
limitante, della responsabilità.
La scuola o il Diving
che ne fanno uso non sono dunque tutelati da siffatto documento, così come
gli allievi e i sub che lo sottoscrivono non hanno in effetti rinunciato,
come magari credono di aver fatto, a legittime pretese risarcitorie
laddove, durante la lezione o l’immersione, si trovino a subire danni,
materiali o personali, causati dalla scuola o Diving, e/o dal loro
personale.
Tralasciamo, per ora,
di distinguere le possibili conseguenze che tale documento può avere nelle
diverse legislazioni estere e presso le scuole e i Diving sparsi nel
mondo, e limitiamoci a considerare la cosa alla luce della legge italiana.
Esamineremo in altra occasione le conseguenze di un tale documento
sottoscritto da un italiano presso una scuola o Diving all’estero.
Innanzi tutto va
subito rilevato, richiamando i concetti espressi nel precedente articolo,
che la responsabilità penale (quella che espone il responsabile ad una
pena, detentiva o pecuniaria), non può essere in alcun caso esonerata.
Ad esempio, se l’istruttore o la guida subacquea o l’organizzatore
dell’immersione o qualsiasi altro assistente alle operazioni (barcaiolo,
addetto alle ricariche, ecc…) compie qualsiasi atto, doloso (cioè
volontario) o colposo (cioè dovuto a negligenza, imperizia o inosservanza
di norme o regole) che sia causa di lesioni personali ad alcuno, ne
risponderà, penalmente, in proprio senza alcuna possibilità di esonero.
Relativamente a tale tipo di responsabilità il documento in discussione è
del tutto inutile e privo di qualsiasi valore. Le conseguenze economiche
di tale fatto, cioè gli obblighi risarcitori in sede civile, potrebbero
invece ricadere sulla scuola o sul Diving presso cui il responsabile delle
lesioni causate operava.
Ma anche per tali
conseguenze, per quanto riguarda cioè la responsabilità civile, il
documento in parola sarebbe privo di valore legale.
Infatti la legge
sancisce la nullità di clausole contrattuali che escludano o limitino le
responsabilità in caso di dolo o colpa grave. Ma anche la responsabilità
per colpa lieve non può essere esclusa con la sottoscrizione della
dichiarazione in parola, ove si verifichino danni alla persona (incidenti
o infortuni). Infatti la responsabilità di un fornitore di servizi (quale
la scuola sub o il Diving) non può essere esclusa o limitata a mezzo di
clausole contrattuali (quali quelle della dichiarazione di cui stiamo
parlando) in caso di danni alla persona causati da tale fornitore.
Qualora invece si
tratti di semplici inadempienze nel fornire le prestazioni dovute (a
termini puramente contrattuali), è possibile prevedere particolari casi in
cui la legge consente, con il meccanismo della specifica sottoscrizione e
accettazione delle relative clausole (chiamate vessatorie), quindi con una
idonea dichiarazione effettuata con le dovute modalità, di limitare, o
addirittura escludere, la responsabilità per i danni relativi a cose o
comunque puramente economici, che non derivino da danni alla persona e che
comunque non implichino dolo o colpa grave.
Data la assoluta
eccezionalità (e anche discutibilità) di tali ipotesi speciali, è
opportuno, per una scuola sub o un Diving, non fare alcun affidamento
sulla cosiddetta dichiarazione di “scarico di responsabilità” di cui
abbiamo parlato.
Un diverso documento
dichiarativo, invece, può avere rilevanza ed efficacia, anche ai fini di
limitare le responsabilità dei soggetti detti in caso di incidenti,
laddove esso rilevi le dichiarazioni dell’allievo o del sub relativamente
alle sue condizioni fisiche, a quelle della sua esperienza e preparazione
e alla sua conoscenza e impegno ad applicare e rispettare le tecniche di
una corretta immersione e le istruzioni e disposizioni della scuola
(istruttore e assistenti, …) o del Diving (guida, organizzatore, …).
Ma di questo
parleremo in un prossimo articolo.
aldocimino@sottacqua.info
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