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a cura di Aldo Cimino
SCUOLE
SUB E ISTRUTTORI
Dopo i discorsi
sulla responsabilità in genere, di cui agli articoli precedenti, vediamo
in concreto quali sono le possibili responsabilità cui va incontro chi
esercita l’attività didattica, cioè l’Istruttore subacqueo in proprio e
la scuola per la quale esso eventualmente operi.
Innanzitutto, a questo
proposito, occorre individuare, ai fini delle possibili responsabilità
contrattuali, qual è il soggetto con il quale l’allievo stipula il
contratto: la scuola o l’istruttore.
Il fatto può avere
rilevanza pratica per tutte le parti coinvolte: allievo, Istruttore e
scuola.
Se è la scuola, come
organizzazione autonoma e soggetto distinto dall’Istruttore (circolo,
club, diving, negozio, piscina, …), a fornire il corso all’allievo, sarà
essa, e non l’Istruttore incaricato, a rispondere delle prestazioni
pattuite. Se invece è l’Istruttore che fornisce direttamente il corso
all’allievo, con mezzi propri o di terzi, quindi appoggiandosi
eventualmente ad un soggetto terzo che gli fornisce tali mezzi (aula,
attrezzature, materiali e ausili didattici, piscina, ecc…), allora sarà
l’Istruttore stesso a rispondere del corretto adempimento degli obblighi
contrattuali assunti verso l’allievo.
Nel primo caso, la
scuola risponde, per responsabilità contrattuale, all’allievo e
l’Istruttore risponde alla scuola che lo ha ingaggiato e per cui opera.
Nel secondo, l’Istruttore risponde direttamente all’allievo, mentre il
terzo fornitore dei mezzi non risponde all’allievo, bensì all’Istruttore.
Infatti, nel primo
caso la scuola è impegnata verso l’allievo a fornire l’intero “pacchetto”
didattico, compresa l’attività dell’Istruttore, e i rapporti contrattuali
(con le relative responsabilità) sorgono tra l’allievo e la scuola, da una
parte, per la fornitura del corso dalla scuola all’allievo, e tra la
scuola e l’Istruttore, dall’altra parte, per la fornitura della attività
didattica dall’Istruttore alla scuola.
Nel secondo caso, i
rapporti contrattuali (e relative responsabilità) sorgono invece tra
l’allievo e l’Istruttore, da una parte, per la fornitura del corso
dall’Istruttore all’allievo, e dall’altra parte (se l’Istruttore si avvale
di mezzi di terzi) tra l’Istruttore e il terzo, per la fornitura dei mezzi
dal terzo all’Istruttore.
Nella pratica può
riuscire difficile distinguere tra i due casi, in quanto raramente vengono
stipulati contratti sulla carta che chiariscano i rapporti. Con grande
frequenza gli allievi si iscrivono ad un corso subacqueo presso un negozio
o un diving, e raramente viene stipulato un contratto, foss’anche di poche
righe, che chiarisce innanzitutto qual è il soggetto che, nei confronti
dell’allievo, assume l’obbligo di fornire il corso e ne percepisce il
corrispettivo.
In caso di
inadempienze contrattuali ad un siffatto rapporto occorrerà indagare, in
base ai fatti, su quale fosse, e tra quali soggetti, il contratto verbale.
Di norma, i documenti
che vengono sottoscritti dall’allievo (e di cui peraltro lo stesso, sempre
di norma, non detiene copia) sono solo quelli messi a disposizione
dell’Istruttore dalle diverse organizzazioni didattiche certificanti,
dalle quali l’Istruttore è stato abilitato a rilasciare brevetti, che
considerano solo il rapporto Istruttore-allievo, stabilendo gli standard
didattici, ed hanno la prevalente funzione di registrare i dati
dell’allievo e le attività espletate durante il corso.
Ciò non crea problemi
laddove ci si trovi nel secondo caso di cui sopra. Tutta la responsabilità
verso l’allievo è dell’Istruttore, al quale l’allievo paga il
corrispettivo del corso.
Ma che cosa avviene
quando l’allievo sottoscrive un corso presso una scuola, ad esempio presso
un negozio o presso un diving, e sia tale soggetto a riscuotere il prezzo
del corso e a pagare un istruttore per fornire l’attività didattica?
Il pagamento
costituisce infatti la prestazione contrattuale dell’allievo di fronte
alla prestazione costituita dalla fornitura del corso, e chi percepisce il
pagamento appare formalmente essere il soggetto con cui l’allievo stipula
il contratto per la fornitura del corso, e una situazione come quella
testè descritta farebbe dunque supporre che il contratto per la fornitura
del corso sia intervenuto tra la scuola e l’allievo.
Vero è che il negozio
o il diving potrebbero aver agito come semplici intermediari, limitandosi
ad acquisire l’allievo e a fornire all’Istruttore, come professionista
autonomo e indipendente, i mezzi materiali a fronte di un corrispettivo
(anche in percentuale sul prezzo del corso), e che il percepimento
dell’intero prezzo del corso sia stato da loro effettuato per conto
dell’Istruttore.
Ma ove non esista un
idoneo strumento contrattuale sottoscritto anche dall’allievo (diverso dal
modulo di registrazione dati che utilizza l’Istruttore all’inizio e
durante il corso, di cui si è detto), e che chiarisca in modo non equivoco
chi sia il soggetto che assume nei confronti dell’allievo l’obbligo di
fornire il corso, soprattutto quando tale soggetto non è, di fatto, lo
stesso che iscrive l’allievo al corso e percepisce il pagamento, vi è il
rischio e che quest’ultimo soggetto assuma comunque, di fatto, l’obbligo
verso l’allievo della fornitura del corso, con tutte le responsabilità
contrattuali relative.
Queste ultime sono, in
primo luogo, la fornitura del corso pattuito e, se il corso stesso lo
prevede, dei materiali didattici relativi. Ogni corso prevede, come si
sa, un numero di lezioni teoriche e/o di addestramento pratico in acqua
secondo gli standards richiesti dalle organizzazioni didattiche
certificanti. La inadempienza, totale o parziale, nel fornire
l’addestramento teorico e pratico, secondo gli standards detti, lasciando,
alla fine del corso, lacune nel programma, costituisce una inadempienza
che può dare titolo all’allievo di contestare la prestazione del soggetto
obbligato (scuola o Istruttore) e pretendere i danni (a cominciare dalla
restituzione di quanto pagato, in tutto o in parte, o a trattenere le
eventuali somme ancora dovute).
Lo stesso dicasi in
caso di negligenze o errori (cioè di cattiva esecuzione) nell’espletamento
della attività didattica da parte dell’Istruttore o di inadeguatezza e/o
addirittura di inefficienza dei materiali e mezzi didattici utilizzati
nello svolgimento del corso.
Va anche detto che,
ove il corso si sia invece svolto completamente e correttamente, l’allievo
ha l’obbligo di pagare il prezzo pattuito (e anche qui sarebbe opportuno
che il prezzo, così come le modalità di pagamento, risultassero per
iscritto) e il fornitore del corso (scuola o Istruttore) ha il diritto di
agire per ottenere il pagamento e l’eventuale risarcimento dei danni in
caso di inadempienza dell’allievo a tale obbligo. Inoltre il fornitore del
corso può rifiutare la brevettazione, a fine corso, in mancanza del saldo
del corso, grazie anche alla cosiddetta “eccezione di inadempimento”
prevista dalla legge, soprattutto se, come sarebbe auspicabile, tale
condizione è stata espressamente inserita nel contratto.
Quest’ultimo dovrebbe
dunque, per garanzia sia dell’allievo che del fornitore del corso, e per
prevenire possibili complicazioni legali di una parte o dell’altra in caso
di inadempienze e vertenze, comprendere anche i termini e le modalità del
pagamento, se questo non viene anticipato totalmente all’atto della
iscrizione, oltre una precisa descrizione del programma del corso.
Un corollario a quanto
sopra esposto, e di cui parleremo in altra occasione, è quello del
rapporto contrattuale tra l’Istruttore e la scuola (negozio, circolo,
diving, ecc…), che dovrebbe anch’esso svolgersi, opportunamente,
nell’ambito di rapporti chiari e formalizzati contrattualmente.
Nel prossimo articolo
ci occuperemo delle responsabilità in caso di possibili infortuni e
incidenti durante i corsi.
aldocimino@sottacqua.info
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Cristian Umili
Vincenzo Paolillo

Alberto Rava

Vincenzo Paolillo

Cristian Umili

Vincenzo Paolillo

Cristian Umili |