anno I n°. 10 dicembre 2007                                                                     

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copertina: Antidio e Paolo Rossi

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l'Avvocato sott'acqua

a cura di Aldo Cimino             

LA RESPONSABILITÀ NELLE ATTIVITÀ PERICOLOSE. E LA SUBACQUEA?

In attesa di ulteriori interventi sul caso pratico illustrato nell’’ultimo articolo, per fornire risposte a tutti gli intervenuti in una volta sola, trattiamo oggi una questione che ha a che vedere con la qualificazione dell’attività subacquea e le sue conseguenze sul terreno legale. Si tratta o meno di una attività pericolosa?

Anche a questo proposito sarebbe interessante ascoltare il parere di chi legge.

La questione non è priva di conseguenze pratiche con riferimento alle responsabilità del professionista (alludendosi, nel nostro caso, in particolare all’Istruttore, alla Guida e al gestore del Centro di Immersioni, oltre ad altri eventuali soggetti, come ad esempio il barcaiolo o il capitano della barca da crociera subacquea).

Infatti la legge considera in modo diverso la responsabilità di chi cagiona un danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa rispetto a chi cagiona lo stesso danno nell’esercizio di una attività che pericolosa non è.

Il problema è: quali sono le attività pericolose e quali no?

E in particolare: l’attività subacquea ricreativa (la nostra attività) è pericolosa?

Se la risposta a quest’ultima domanda fosse “si”, in caso di danno la responsabilità di chi lo ha cagionato nell’esercizio di tale attività (che la legge chiama: “agente”) è presunta per legge, e l’unica possibilità di difesa consiste nel dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L’agente deve, in altre parole, dimostrare che il danno si è verificato per causa di forza maggiore, al di fuori delle sue possibilità di controllo.

Ove invece la risposta fosse negativa, in caso di danno sarà il danneggiato a dover dimostrare la volontarietà (dolo) o la colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) dell’agente.

Tale distinzione è di fondamentale importanza in caso di vertenza giudiziaria (sempre conseguente a incidenti con lesioni personali o, peggio, morte). Infatti, nel primo caso sarà l’agente a dover dare, di fronte alle pretese risarcitorie della vittima, la prova negativa della sua responsabilità, invocando e dimostrando che l’incidente è dovuto a forza maggiore. La vittima in questo caso si troverà avvantaggiata, dovendo provare solo la sussistenza del fatto e l’entità del danno subito, mentre l’agente si troverà svantaggiato dovendo combattere contro una presunzione a suo sfavore, fornendo una prova non sempre facile.

La scarsa conoscenza, nel mondo giudiziario, delle particolarità della attività subacquea potrebbe rendere, poi, tale prova ancora più difficile a causa di una possibile non corretta interpretazione dei fatti e degli eventi. Non va dimenticato, infatti, che la normativa in materia è in pratica assente, che la casistica giudiziaria è quanto mai limitata e che le affermazioni di principi giurisprudenziali sono praticamente inesistenti. Molto dunque è lasciato alla interpretazione del singolo giudice e l’accertamento se un incidente sia dovuto a colpa, presunta, dell’agente o a forza maggiore, da dimostrarsi,  può riservare risultati a volte quanto meno discutibili.

Ritornando al concetto di pericolosità relativo alla nostra attività, il giudice dovrà quindi applicare le regole processuali sulla prova, da porre a carico della vittima, se l’attività non è pericolosa, e a carico dell’agente, in caso contrario.

Ma, ripetiamo, la nostra attività (di istruttori, di guide, di gestori di diving, ecc…) è pericolosa?

Ebbene, le attività pericolose o sono definite tali dalla legge (in particolare dalle leggi di Pubblica Sicurezza, o da Leggi speciali) o sono qualificate tali dal giudice, se quest’ultimo ritiene, caso per caso, che lo siano.

Per quanto riguarda l’attività subacquea ricreativa la legge tace.

Ma questo non significa che essa non possa, in giudizio, essere considerata pericolosa dal giudice, e qualificata come tale, con le conseguenze di cui sopra si è detto. E anche qui, come nell’accertamento della forza maggiore, tutto dipenderà dall’apprezzamento del giudice sulla natura della nostra attività, e sul fatto che essa implichi o meno connotazioni oggettive di pericolosità.

La descritta situazione espone l’agente ad un rischio, in caso sia chiamato in giudizio, dal momento che non si può escludere (anzi è probabile) che il giudice sia propenso a considerare l’attività subacquea come intrinsecamente pericolosa, anche in mancanza di una espressa previsione di legge al riguardo, dal momento che essa si svolge in un ambiente di per sé ostile alla vita umana.

A temperamento di quanto sopra esposto, va comunque precisato che, a parte quanto detto, è pur sempre necessaria la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra l’attività pericolosa (o considerata tale) e il danno patito dalla vittima.

In proposito, una recente sentenza del Tribunale di Bari ha affermato un importante principio (anche se riferito alla attività calcistica), secondo il quale  anche nell'ipotesi in cui l’agente (che esercita l’attività pericolosa) non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il prodursi del danno, e quindi sia astrattamente responsabile in base alla legge di cui si è detto sopra, la causa sopravvenuta che abbia i requisiti non solo della forza maggiore ma anche del caso fortuito (eccezionalità e oggettiva imprevedibilità dell’evento) e sia idonea, da sola, a causare l'incidente, interrompe il nesso causale tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, e libera l’agente dalla presunzione di responsabilità, anche quando tale causa sopravvenuta sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo.

E’ da ritenere che tale principio, correttamente applicato alla nostra attività, possa valere in quegli incidenti subacquei causati da errati comportamenti della stessa vittima, o del suo compagno di coppia, durante una immersione guidata, e che la guida non può prevedere né prevenire, e assolvere da responsabilità la guida stessa anche laddove sia affermata la pericolosità della attività da essa esercitata.

Peraltro, e con ciò si conclude sull’argomento, nelle attività pericolose la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio di danni devono essere maggiori rispetto allo svolgimento di attività comuni, oltre che specificamente idonee alla particolare attività pericolosa.

aldocimino@sottacqua.info

 

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