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Il mare in rete - anno IV n°. 33 – Marzo 2010 – reg.Trib. di Milano n.318 del 14 maggio 2007

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoAbbiamo visto negli articoli precedenti che si distingue tra una responsabilità penale, che comporta l’applicazione di una pena (detentiva o pecuniaria) e di cui risponde sempre il responsabile personalmente, e una responsabilità civile, che espone il responsabile ad un obbligo risarcitorio, che può essere oggetto di assicurazione e di cui quindi il responsabile può, se ne ricorrono i presupposti, liberarsi, in tutto o in parte.

Anche la responsabilità penale può esporre a responsabilità civile e all’obbligo risarcitorio laddove il fatto penalmente perseguibile sia stato anche causa di danno.

Abbiamo anche visto come le dichiarazioni di scarico o esenzione da responsabilità non servano a nulla con riferimento alla responsabilità penale e a pochissimo con riferimento a quella civile.

Va ora tenuta presente un’altra importante distinzione, che riguarda le responsabilità contrattuali e quelle extracontrattuali.

Il discorso si farebbe, a questo punto, molto più sottile e tecnico-legale, a causa dell’intreccio e della possibile sovrapposizione e concorrenza dei diversi tipi di responsabilità, e delle relative, numerose casistiche, ma dobbiamo evitare di impostare la questione in termini di difficile comprensione per chi non ha dimestichezza con la materia.

D’altronde, anche la dottrina giuridica e la giurisprudenza dibattono da tempo sulle infinite problematiche relative ai diversi aspetti con cui la responsabilità, dell’uno o dell’altro tipo, si manifesta nella multiforme varietà dei casi concreti.

Cercando di semplificare al massimo, diremo che la responsabilità contrattuale è quella che deriva da una inadempienza ad un obbligo assunto con la stipulazione di un contratto, mentre quella extracontrattuale deriva da un comportamento, al di fuori di un rapporto contrattuale, che ha causato un danno.

In presenza di un danno, non è però sempre facile, anzi a volte è molto difficile, individuare quale sia la causa che lo ha provocato e chi ne sia il responsabile. In particolare può essere problematico determinare se il danno sia conseguenza di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale, soprattutto in assenza di un documento scritto che illustri in modo completo i termini del rapporto e gli obblighi la cui violazione può comportare, appunto, la responsabilità dell’inadempiente.

L’individuazione può essere importante, in pratica, per il  diverso trattamento che, sotto doversi profili, la legge può prevedere nelle diverse ipotesi di  responsabilità contrattuale e extracontrattuale.  

A certe condizioni, la responsabilità per inadempienze contrattuali, che non siano causa di danno alla persona, può essere esclusa o ridotta, a seconda dei casi, mediante opportune clausole correttamente redatte e inserite nel documento contrattuale.

Ora, può accadere, e spesso accade, che operatori subacquei professionali, come gli istruttori, le scuole subacquee, le guide, i diving centers, gli organizzatori di immersioni o viaggi subacquei, i comandanti e gestori di barche per crociere subacquee, i Tour Operators che vendono viaggi subacquei con pacchetto immersioni prepagato, e persino il normale subacqueo che si immerge con amici, assumano particolari e specifiche responsabilità contrattuali senza rendersene conto perché non vi è un documento contrattuale o perché tale documento non chiarisce tutti gli obblighi che vengono, di fatto, assunti.

Orbene, in tutti i casi in cui vi è un documento contrattuale, questo dovrebbe essere completo e illustrare con chiarezza tutti i diritti e gli obblighi che entrambe le parti (fornitore dei servizi e cliente) assumono con il contratto. E’ dunque opportuno che gli operatori, fornitori di  servizi che possono esporre a responsabilità contrattuale, si muniscano di un adeguato documento, predisposto con molta cura e con idonea assistenza professionale, da far sottoscrivere ai clienti. Laddove non vi è, invece, un documento contrattuale (la situazione più subdola) è importante, sia per l’operatore che per il semplice subacqueo praticante, avere le idee chiare sui comportamenti, attivi od omissivi, che possono implicare responsabilità ed obblighi risarcitori.

Nel prossimo articolo parleremo delle specifiche responsabilità in cui possono incorrere le scuole subacquee e gli istruttori subacquei, e delle possibilità di ridurre i potenziali rischi legali connessi con le loro attività.

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