Dopo i discorsi sulla responsabilità in genere, di cui agli articoli precedenti, vediamo in concreto quali sono le possibili responsabilità cui va incontro chi esercita l’attività didattica, cioè l’Istruttore subacqueo in proprio e la scuola per la quale esso eventualmente operi.
Innanzitutto, a questo proposito, occorre individuare, ai fini delle possibili responsabilità contrattuali, qual è il soggetto con il quale l’allievo stipula il contratto: la scuola o l’istruttore.
Il fatto può avere rilevanza pratica per tutte le parti coinvolte: allievo, Istruttore e scuola.
Se è la scuola, come organizzazione autonoma e soggetto distinto dall’Istruttore (circolo, club, diving, negozio, piscina, …), a fornire il corso all’allievo, sarà essa, e non l’Istruttore incaricato, a rispondere delle prestazioni pattuite. Se invece è l’Istruttore che fornisce direttamente il corso all’allievo, con mezzi propri o di terzi, quindi appoggiandosi eventualmente ad un soggetto terzo che gli fornisce tali mezzi (aula, attrezzature, materiali e ausili didattici, piscina, ecc…), allora sarà l’Istruttore stesso a rispondere del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso l’allievo.
Nel primo caso, la scuola risponde, per responsabilità contrattuale, all’allievo e l’Istruttore risponde alla scuola che lo ha ingaggiato e per cui opera. Nel secondo, l’Istruttore risponde direttamente all’allievo, mentre il terzo fornitore dei mezzi non risponde all’allievo, bensì all’Istruttore.
Infatti, nel primo caso la scuola è impegnata verso l’allievo a fornire l’intero “pacchetto” didattico, compresa l’attività dell’Istruttore, e i rapporti contrattuali (con le relative responsabilità) sorgono tra l’allievo e la scuola, da una parte, per la fornitura del corso dalla scuola all’allievo, e tra la scuola e l’Istruttore, dall’altra parte, per la fornitura della attività didattica dall’Istruttore alla scuola.
Nel secondo caso, i rapporti contrattuali (e relative responsabilità) sorgono invece tra l’allievo e l’Istruttore, da una parte, per la fornitura del corso dall’Istruttore all’allievo, e dall’altra parte (se l’Istruttore si avvale di mezzi di terzi) tra l’Istruttore e il terzo, per la fornitura dei mezzi dal terzo all’Istruttore.
Nella pratica può riuscire difficile distinguere tra i due casi, in quanto raramente vengono stipulati contratti sulla carta che chiariscano i rapporti. Con grande frequenza gli allievi si iscrivono ad un corso subacqueo presso un negozio o un diving, e raramente viene stipulato un contratto, foss’anche di poche righe, che chiarisce innanzitutto qual è il soggetto che, nei confronti dell’allievo, assume l’obbligo di fornire il corso e ne percepisce il corrispettivo.
In caso di inadempienze contrattuali ad un siffatto rapporto occorrerà indagare, in base ai fatti, su quale fosse, e tra quali soggetti, il contratto verbale.
Di norma, i documenti che vengono sottoscritti dall’allievo (e di cui peraltro lo stesso, sempre di norma, non detiene copia) sono solo quelli messi a disposizione dell’Istruttore dalle diverse organizzazioni didattiche certificanti, dalle quali l’Istruttore è stato abilitato a rilasciare brevetti, che considerano solo il rapporto Istruttore-allievo, stabilendo gli standard didattici, ed hanno la prevalente funzione di registrare i dati dell’allievo e le attività espletate durante il corso.
Ciò non crea problemi laddove ci si trovi nel secondo caso di cui sopra. Tutta la responsabilità verso l’allievo è dell’Istruttore, al quale l’allievo paga il corrispettivo del corso.
Ma che cosa avviene quando l’allievo sottoscrive un corso presso una scuola, ad esempio presso un negozio o presso un diving, e sia tale soggetto a riscuotere il prezzo del corso e a pagare un istruttore per fornire l’attività didattica?
Il pagamento costituisce infatti la prestazione contrattuale dell’allievo di fronte alla prestazione costituita dalla fornitura del corso, e chi percepisce il pagamento appare formalmente essere il soggetto con cui l’allievo stipula il contratto per la fornitura del corso, e una situazione come quella testè descritta farebbe dunque supporre che il contratto per la fornitura del corso sia intervenuto tra la scuola e l’allievo.
Vero è che il negozio o il diving potrebbero aver agito come semplici intermediari, limitandosi ad acquisire l’allievo e a fornire all’Istruttore, come professionista autonomo e indipendente, i mezzi materiali a fronte di un corrispettivo (anche in percentuale sul prezzo del corso), e che il percepimento dell’intero prezzo del corso sia stato da loro effettuato per conto dell’Istruttore.
Ma ove non esista un idoneo strumento contrattuale sottoscritto anche dall’allievo (diverso dal modulo di registrazione dati che utilizza l’Istruttore all’inizio e durante il corso, di cui si è detto), e che chiarisca in modo non equivoco chi sia il soggetto che assume nei confronti dell’allievo l’obbligo di fornire il corso, soprattutto quando tale soggetto non è, di fatto, lo stesso che iscrive l’allievo al corso e percepisce il pagamento, vi è il rischio e che quest’ultimo soggetto assuma comunque, di fatto, l’obbligo verso l’allievo della fornitura del corso, con tutte le responsabilità contrattuali relative.
Queste ultime sono, in primo luogo, la fornitura del corso pattuito e, se il corso stesso lo prevede, dei materiali didattici relativi. Ogni corso prevede, come si sa, un numero di lezioni teoriche e/o di addestramento pratico in acqua secondo gli standards richiesti dalle organizzazioni didattiche certificanti. La inadempienza, totale o parziale, nel fornire l’addestramento teorico e pratico, secondo gli standards detti, lasciando, alla fine del corso, lacune nel programma, costituisce una inadempienza che può dare titolo all’allievo di contestare la prestazione del soggetto obbligato (scuola o Istruttore) e pretendere i danni (a cominciare dalla restituzione di quanto pagato, in tutto o in parte, o a trattenere le eventuali somme ancora dovute).
Lo stesso dicasi in caso di negligenze o errori (cioè di cattiva esecuzione) nell’espletamento della attività didattica da parte dell’Istruttore o di inadeguatezza e/o addirittura di inefficienza dei materiali e mezzi didattici utilizzati nello svolgimento del corso.
Va anche detto che, ove il corso si sia invece svolto completamente e correttamente, l’allievo ha l’obbligo di pagare il prezzo pattuito (e anche qui sarebbe opportuno che il prezzo, così come le modalità di pagamento, risultassero per iscritto) e il fornitore del corso (scuola o Istruttore) ha il diritto di agire per ottenere il pagamento e l’eventuale risarcimento dei danni in caso di inadempienza dell’allievo a tale obbligo. Inoltre il fornitore del corso può rifiutare la brevettazione, a fine corso, in mancanza del saldo del corso, grazie anche alla cosiddetta “eccezione di inadempimento” prevista dalla legge, soprattutto se, come sarebbe auspicabile, tale condizione è stata espressamente inserita nel contratto.
Quest’ultimo dovrebbe dunque, per garanzia sia dell’allievo che del fornitore del corso, e per prevenire possibili complicazioni legali di una parte o dell’altra in caso di inadempienze e vertenze, comprendere anche i termini e le modalità del pagamento, se questo non viene anticipato totalmente all’atto della iscrizione, oltre una precisa descrizione del programma del corso.
Un corollario a quanto sopra esposto, e di cui parleremo in altra occasione, è quello del rapporto contrattuale tra l’Istruttore e la scuola (negozio, circolo, diving, ecc…), che dovrebbe anch’esso svolgersi, opportunamente, nell’ambito di rapporti chiari e formalizzati contrattualmente.
Nel prossimo articolo ci occuperemo delle responsabilità in caso di possibili infortuni e incidenti durante i corsi.





