| l'Avvocato
sott'acqua
a cura di Aldo Cimino
LA
RESPONSABILITÀ NELLE ATTIVITÀ PERICOLOSE. E LA SUBACQUEA?
In attesa di
ulteriori interventi sul caso pratico illustrato nell’’ultimo articolo,
per fornire risposte a tutti gli intervenuti in una volta sola,
trattiamo oggi una questione che ha a che vedere con la qualificazione
dell’attività subacquea e le sue conseguenze sul terreno legale. Si
tratta o meno di una attività pericolosa?
Anche a questo
proposito sarebbe interessante ascoltare il parere di chi legge.
La questione non è
priva di conseguenze pratiche con riferimento alle responsabilità del
professionista (alludendosi, nel nostro caso, in particolare
all’Istruttore, alla Guida e al gestore del Centro di Immersioni, oltre ad
altri eventuali soggetti, come ad esempio il barcaiolo o il capitano della
barca da crociera subacquea).
Infatti la legge
considera in modo diverso la responsabilità di chi cagiona un danno ad
altri nello svolgimento di una attività pericolosa rispetto a chi cagiona
lo stesso danno nell’esercizio di una attività che pericolosa non è.
Il problema è: quali
sono le attività pericolose e quali no?
E in particolare:
l’attività subacquea ricreativa (la nostra attività) è pericolosa?
Se la risposta a
quest’ultima domanda fosse “si”, in caso di danno la responsabilità di chi
lo ha cagionato nell’esercizio di tale attività (che la legge chiama:
“agente”) è presunta per legge, e l’unica possibilità di difesa consiste
nel dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno. L’agente deve, in altre parole, dimostrare che il danno si è
verificato per causa di forza maggiore, al di fuori delle sue possibilità
di controllo.
Ove invece la risposta
fosse negativa, in caso di danno sarà il danneggiato a dover dimostrare la
volontarietà (dolo) o la colpa (negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) dell’agente.
Tale distinzione è di
fondamentale importanza in caso di vertenza giudiziaria (sempre
conseguente a incidenti con lesioni personali o, peggio, morte). Infatti,
nel primo caso sarà l’agente a dover dare, di fronte alle pretese
risarcitorie della vittima, la prova negativa della sua responsabilità,
invocando e dimostrando che l’incidente è dovuto a forza maggiore. La
vittima in questo caso si troverà avvantaggiata, dovendo provare solo la
sussistenza del fatto e l’entità del danno subito, mentre l’agente si
troverà svantaggiato dovendo combattere contro una presunzione a suo
sfavore, fornendo una prova non sempre facile.
La scarsa conoscenza,
nel mondo giudiziario, delle particolarità della attività subacquea
potrebbe rendere, poi, tale prova ancora più difficile a causa di una
possibile non corretta interpretazione dei fatti e degli eventi. Non va
dimenticato, infatti, che la normativa in materia è in pratica assente,
che la casistica giudiziaria è quanto mai limitata e che le affermazioni
di principi giurisprudenziali sono praticamente inesistenti. Molto dunque
è lasciato alla interpretazione del singolo giudice e l’accertamento se un
incidente sia dovuto a colpa, presunta, dell’agente o a forza maggiore, da
dimostrarsi, può riservare risultati a volte quanto meno discutibili.
Ritornando al concetto
di pericolosità relativo alla nostra attività, il giudice dovrà quindi
applicare le regole processuali sulla prova, da porre a carico della
vittima, se l’attività non è pericolosa, e a carico dell’agente, in caso
contrario.
Ma, ripetiamo, la
nostra attività (di istruttori, di guide, di gestori di diving, ecc…) è
pericolosa?
Ebbene, le attività
pericolose o sono definite tali dalla legge (in particolare dalle leggi di
Pubblica Sicurezza, o da Leggi speciali) o sono qualificate tali dal
giudice, se quest’ultimo ritiene, caso per caso, che lo siano.
Per quanto riguarda
l’attività subacquea ricreativa la legge tace.
Ma questo non
significa che essa non possa, in giudizio, essere considerata pericolosa
dal giudice, e qualificata come tale, con le conseguenze di cui sopra si è
detto. E anche qui, come nell’accertamento della forza maggiore, tutto
dipenderà dall’apprezzamento del giudice sulla natura della nostra
attività, e sul fatto che essa implichi o meno connotazioni oggettive di
pericolosità.
La descritta
situazione espone l’agente ad un rischio, in caso sia chiamato in
giudizio, dal momento che non si può escludere (anzi è probabile) che il
giudice sia propenso a considerare l’attività subacquea come
intrinsecamente pericolosa, anche in mancanza di una espressa previsione
di legge al riguardo, dal momento che essa si svolge in un ambiente di per
sé ostile alla vita umana.
A temperamento di
quanto sopra esposto, va comunque precisato che, a parte quanto detto, è
pur sempre necessaria la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra
l’attività pericolosa (o considerata tale) e il danno patito dalla
vittima.
In proposito, una
recente sentenza del Tribunale di Bari ha affermato un importante
principio (anche se riferito alla attività calcistica), secondo il quale
anche nell'ipotesi in cui l’agente (che esercita l’attività pericolosa)
non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il prodursi del
danno, e quindi sia astrattamente responsabile in base alla legge di cui
si è detto sopra, la causa sopravvenuta che abbia i requisiti non solo
della forza maggiore ma anche del caso fortuito (eccezionalità e oggettiva
imprevedibilità dell’evento) e sia idonea, da sola, a causare l'incidente,
interrompe il nesso causale tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, e
libera l’agente dalla presunzione di responsabilità, anche quando tale
causa sopravvenuta sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di
un terzo.
E’ da ritenere che
tale principio, correttamente applicato alla nostra attività, possa valere
in quegli incidenti subacquei causati da errati comportamenti della stessa
vittima, o del suo compagno di coppia, durante una immersione guidata, e
che la guida non può prevedere né prevenire, e assolvere da responsabilità
la guida stessa anche laddove sia affermata la pericolosità della attività
da essa esercitata.
Peraltro, e con ciò si
conclude sull’argomento, nelle attività pericolose la diligenza e la
perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile
il rischio di danni devono essere maggiori rispetto allo svolgimento di
attività comuni, oltre che specificamente idonee alla particolare attività
pericolosa.
aldocimino@sottacqua.info
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