anno II n°.12 febbraio 2008                                                                     

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copertina: Boot 2008

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l'Avvocato sott'acqua

a cura di Aldo Cimino             

DIVING CENTERS E GUIDE SUBACQUEE: RESPONSABILITA’ E LIMITI 

In occasione della terza Convention ADiSUB che si è svolta a Milano il primo week end dello scorso dicembre SOTTACQUA ha organizzato una Conferenza, tenuta dall’avv. Aldo Cimino, il cui tema riguardava la responsabilità nell’esercizio delle attività subacquee da parte di alcuni operatori del settore.

L’argomento ha destato molto interesse, tanto che la sala è risultata praticamente piene all’ora esatta di inizio della conferenza. Il tempo limitato ha impedito di poterla completare proprio quando iniziavano ad essere trattati gli argomenti più “pratici”, quelli riguardanti casistiche si situazioni che si sono presentate nell’esperienza professionale dell’avvocato Cimino.

Grazie alla disponibilità di Aldo abbiamo allora deciso di preparare una relazione sugli argomenti in scaletta, anche per coloro che, per ragioni geografiche, non hanno potuto intervenire alla Convention.

Iniziamo da questo numero il resoconto di quanto detto e di quanto non è stato possibile trattare per le ragioni dette.

L’avvocato invita comunque i lettori che abbiano significative esperienze in merito agli argomenti della trattazione – o anche ad altri pertinenti sempre alla sfera legale – di intervenire con e-mail per poter sviluppare un dibattito virtuale in attesa di poter organizzare un prossimo momento di comunicazione su un argomento che, evidentemente, risulta essere di grande interesse sia per il popolo dei professionisti – istruttori, guide, accompagnatori, diving – sia per i semplici subacquei che di queste figure professionali si avvalgono per le loro immersioni, integrandolo eventualmente con altre tematiche che dovessero emergere dalla vostra partecipazione al dibattito.

Tralasciando le particolari responsabilità connesse con la figura dell’Istruttore Subacqueo, ci si sofferma soprattutto su quelle di chi si occupa, in vario modo, di organizzare immersioni per gli interessati. La conferenza non si occupa dunque delle responsabilità di chi opera con allievi, nell’ambito di attività didattiche e di addestramento, ma solo di chi opera con subacquei brevettati occupandosi di fornire loro i servizi necessari per partecipare ad immersioni organizzate, assistite e guidate.

Gli argomenti trattati riguardano dunque in particolar modo i Diving Centers, che di tali servizi si occupano con la loro organizzazione imprenditoriale, e le guide subacquee, che materialmente si occupano di prestare i detti servizi come dipendenti di DC o come lavoratori autonomi. Ma interessano anche chiunque organizzi immersioni, anche privatamente, e accompagni sott’acqua altri subacquei, clienti paganti o amici gratis, nonché gli operatori turistici che forniscono, insieme al pacchetto turistico, anche un pacchetto di immersioni organizzate direttamente o tramite DC o Guide convenzionate, a terra (land based) o a bordo di barche da crociera dedicate (live aboard).

Ognuna di tali categorie può infatti incorrere in una serie di specifiche responsabilità, di carattere sia civile e contrattuale (prevalentemente per inadempienze e risarcimento danni) sia di carattere penale ed extracontrattuale (principalmente per reati e in caso di incidenti che comportano lesioni personali).

Occorre preliminarmente distinguere le diverse tipologie di responsabilità.

La responsabilità penale è sempre personale e, se accertata, comporta l’applicazione di una pena, detentiva o pecuniaria. Non può essere esonerata, né trasferita ad altri né assicurata. Sussiste solo per fatti espressamente previsti dalla legge, i reati. Può derivare da dolo, cioè dalla volontà di commettere il reato, o da colpa, cioè da comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti, ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Sono soprattutto i casi di responsabilità per colpa, che può essere grave o lieve, quelli in cui possono incorrere le categorie di operatori suddetti.

La responsabilità civile è quella che deriva da condotte inadempienti ad obblighi contrattuali, e si parla in questo caso di responsabilità contrattuale, ovvero da qualsiasi condotta che sia causa di danno, e si parla in questo caso, di responsabilità extracontrattuale.

Ogni tipo di responsabilità espone poi ad un obbligo risarcitorio, patrimoniale e non patrimoniale a seconda dei casi.

Per individuare le possibili responsabilità degli operatori detti, è fondamentale che sia molto chiaro l’oggetto della prestazione che l’operatore si è impegnato a fornire e quali siano dunque, caso per caso, gli obblighi la cui violazione possono esporli a responsabilità.

Può essere infatti molto diverso il caso in cui il Diving o la Guida debbano solo fornire la organizzazione della immersione, o anche la guida sott’acqua e l’assistenza diretta sul percorso subacqueo, ovvero solo la supervisione dalla superficie.

Diventa perciò di fondamentale importanza, soprattutto ai fini della prova in caso di controversie, che l’Operatore abbia un contratto che chiarisca in modo molto preciso quali siano i reciproci obblighi delle parti (fornitore e utilizzatore dei servizi). Solo questo documento, se correttamente redatto su modulo predisposto e sottoscritto dalle parti, potrà fornire un valido aiuto in vertenze su eventuali responsabilità dell’Operatore, consentendo di chiarirne con maggiore facilità la sussistenza e i limiti, ed eventualmente facendola escludere.

Inutile è invece il cosiddetto modulo di “scarico di responsabilità”, una volta molto usato, per la nullità che la legge commina alle relative clausole. E’ invece necessario che in un modulo apposito, o nel contratto di cui si diceva, l’utilizzatore dichiari per iscritto all’Operatore (unitamente alle esibizione del brevetto, di cui dovranno essere inseriti nel modulo o nel contratto tutti i dati a cura dell’Operatore) il livello della sua preparazione ed esperienza e il suo stato di salute, nonché di conoscere le principali norme di sicurezza e tecnica delle immersioni, e di essere consapevole dei rischi connessi con la pratica dell’attività subacquea.

A volte si rende necessario individuare se la responsabilità di un fatto (evento) sia riferibile al DC (e quindi al suo titolare) o alla guida che ha materialmente operato. La varietà dei casi richiede una specifica indagine volta per volta. In genere si può dire che il DC risponde comunque verso l’utilizzatore dei servizi per responsabilità contrattuale, e la guida risponde verso il DC per le sue inadempienze. Lo stesso dicasi, sempre in genere, per le responsabilità extracontrattuali, in quanto il DC, fornitore dei servizi, risponde verso il cliente per il fatto dei suoi dipendenti, collaboratori o sottoposti. Per le responsabilità penali, invece, che, in quanto personali, coinvolgono solo chi ha materialmente commesso il fatto, rispondono direttamente le Guide per i fatti da loro commessi e che integrino fattispecie di reato.

Sia i DC che le Guide, rispettivamente e per le rispettive competenze, sono in ogni caso tenuti al rispetto delle norme di prudenza e diligenza necessarie, a seconda delle circostanze, per prevenire ed evitare i possibili incidenti, e per intervenire efficacemente ed opportunamente ove nonostante tutto un incidente dovesse verificarsi per eventi al di fuori di ogni possibile controllo. L’attività subacquea, infatti, anche se non specificamente prevista e considerata dalla legge sotto tale profilo può considerarsi compresa tra quelle “rischiose”, con la conseguenza che in caso di incidenti la responsabilità dell’Operatore potrebbe, ai fini della prova, essere presunta, con la conseguenza che sarebbe a carico dell’Operatore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire o evitare l’incidente. La predisposizione, in modo evidente e possibilmente documentata, delle misure di sicurezza e di intervento in caso di necessità, un corretto briefing e illustrazione dell’immersione, precise disposizioni sulla condotta da mantenere in immersione, la attenta verifica anche in base alle dichiarazioni dell’interessato del livello di esperienza di quest’ultimo, i controlli tecnici pre-immersione, la formazione delle coppie, il ripasso delle norme di sicurezza e di emergenza, ecc.. sono tutti adempimenti da osservare con scrupolo e che bisognerebbe sempre aver la possibilità di documentare di aver effettuato.

Diverso è il discorso relativo alla assistenza in acqua. Innanzitutto, il contratto di cui si è detto dovrebbe chiarire i compiti della guida in acqua, compiti che non dovrebbero giungere ad assumere la responsabilità della sicurezza individuale di ogni singolo partecipante all’immersione, soprattutto per quanto riguarda il comportamento e la applicazione delle corrette tecniche di immersione da parte di ognuno. La responsabilità della Guida, che ha a che fare con subacquei brevettati, deve infatti, sotto tale profilo, essere mantenuta distinta da quella dell’Istruttore, e bisogna fare attenzione a non esporre le guide, e i DC, a responsabilità e danni che potrebbero essere evitati ed esclusi a priori, con una chiara e corretta impostazione contrattuale del rapporto.

Guida e DC devono inoltre essere preparati ad effettuare un corretto ed efficace intervento un caso di emergenze. Una negligenza sotto tale profilo potrebbe esporre ad ulteriori responsabilità, magari solo per l’aggravamento dei danni, anche qualora si dimostri che l’incidente che ha determinato l’emergenza non sia addebitabile all’Operatore.  

Gli operatori turistici che vendono anche pacchetti di immersioni rischiano anch’essi di essere coinvolti nelle responsabilità dei DC e delle Guide, soprattutto se, come nel caso di alcuni operatori specializzati in viaggi subacquei, i DC o le guide a bordo delle crociere che essi forniscono sono direttamente con essi convenzionati (o, peggio, collaboratori diretti, o, peggio ancora, dipendenti di tali operatori).

In particolare, possibili vertenze relative ad immersioni effettuate all’estero e che coinvolgono il T.O che le ha fornite insieme al pacchetto turistico, possono comportare delicate questioni anche di diritto internazionale, che vanno risolte caso per caso.

Anche il T.O., come il DC, dovrebbe dunque preoccuparsi di chiarire col cliente, in un apposito documento, i termini del rapporto contrattuale relativo alle immersioni, e cautelarsi con opportune polizze assicurative dedicate, soprattutto se, come avviene in qualche caso, la stessa organizzazione delle immersioni sia riferibile al T.O. medesimo.

aldocimino@sottacqua.info

 

Bruno Manunza

 

Farasan

 

 

Paolo Bastoni

Alberto Rava

Bruno Manunza

Farasan

Bruno Manunza