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l'Avvocato
sott'acqua
a cura di Aldo Cimino
DIVING
CENTERS E GUIDE SUBACQUEE: RESPONSABILITA’ E LIMITI
In occasione
della terza Convention ADiSUB che si è svolta a Milano il primo week end
dello scorso dicembre SOTTACQUA ha organizzato una Conferenza, tenuta
dall’avv. Aldo Cimino, il cui tema riguardava la responsabilità
nell’esercizio delle attività subacquee da parte di alcuni operatori del
settore.
L’argomento ha
destato molto interesse, tanto che la sala è risultata praticamente piene
all’ora esatta di inizio della conferenza. Il tempo limitato ha impedito
di poterla completare proprio quando iniziavano ad essere trattati gli
argomenti più “pratici”, quelli riguardanti casistiche si situazioni che
si sono presentate nell’esperienza professionale dell’avvocato Cimino.
Grazie
alla disponibilità di Aldo abbiamo allora deciso di preparare una
relazione sugli argomenti in scaletta, anche per coloro che, per ragioni
geografiche, non hanno potuto intervenire alla Convention.
Iniziamo da
questo numero il resoconto di quanto detto e di quanto non è stato
possibile trattare per le ragioni dette.
L’avvocato
invita comunque i lettori che abbiano significative esperienze in merito
agli argomenti della trattazione – o anche ad altri pertinenti sempre alla
sfera legale – di intervenire con e-mail per poter sviluppare un dibattito
virtuale in attesa di poter organizzare un prossimo momento di
comunicazione su un argomento che, evidentemente, risulta essere di grande
interesse sia per il popolo dei professionisti – istruttori, guide,
accompagnatori, diving – sia per i semplici subacquei che di queste figure
professionali si avvalgono per le loro immersioni, integrandolo
eventualmente con altre tematiche che dovessero emergere dalla vostra
partecipazione al dibattito.

Tralasciando le particolari responsabilità connesse con la figura
dell’Istruttore Subacqueo, ci si sofferma soprattutto su quelle di chi si
occupa, in vario modo, di organizzare immersioni per gli interessati. La
conferenza non si occupa dunque delle responsabilità di chi opera con
allievi, nell’ambito di attività didattiche e di addestramento, ma solo di
chi opera con subacquei brevettati occupandosi di fornire loro i servizi
necessari per partecipare ad immersioni organizzate, assistite e guidate.
Gli
argomenti trattati riguardano dunque in particolar modo i Diving Centers,
che di tali servizi si occupano con la loro organizzazione
imprenditoriale, e le guide subacquee, che materialmente si occupano di
prestare i detti servizi come dipendenti di DC o come lavoratori autonomi.
Ma interessano anche chiunque organizzi immersioni, anche privatamente, e
accompagni sott’acqua altri subacquei, clienti paganti o amici gratis,
nonché gli operatori turistici che forniscono, insieme al pacchetto
turistico, anche un pacchetto di immersioni organizzate direttamente o
tramite DC o Guide convenzionate, a terra (land based) o a bordo di barche
da crociera dedicate (live aboard).
Ognuna di tali categorie può infatti incorrere in una serie di specifiche
responsabilità, di carattere sia civile e contrattuale (prevalentemente
per inadempienze e risarcimento danni) sia di carattere penale ed
extracontrattuale (principalmente per reati e in caso di incidenti che
comportano lesioni personali).
Occorre preliminarmente distinguere le diverse tipologie di
responsabilità.
La
responsabilità penale è sempre personale e, se accertata, comporta
l’applicazione di una pena, detentiva o pecuniaria. Non può essere
esonerata, né trasferita ad altri né assicurata. Sussiste solo per fatti
espressamente previsti dalla legge, i reati. Può derivare da dolo, cioè
dalla volontà di commettere il reato, o da colpa, cioè da comportamenti
negligenti, imprudenti o imperiti, ovvero da inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline. Sono soprattutto i casi di
responsabilità per colpa, che può essere grave o lieve, quelli in cui
possono incorrere le categorie di operatori suddetti.
La
responsabilità civile è quella che deriva da condotte inadempienti ad
obblighi contrattuali, e si parla in questo caso di responsabilità
contrattuale, ovvero da qualsiasi condotta che sia causa di danno, e si
parla in questo caso, di responsabilità extracontrattuale.
Ogni
tipo di responsabilità espone poi ad un obbligo risarcitorio, patrimoniale
e non patrimoniale a seconda dei casi.
Per
individuare le possibili responsabilità degli operatori detti, è
fondamentale che sia molto chiaro l’oggetto della prestazione che
l’operatore si è impegnato a fornire e quali siano dunque, caso per caso,
gli obblighi la cui violazione possono esporli a responsabilità.
Può
essere infatti molto diverso il caso in cui il Diving o la Guida debbano
solo fornire la organizzazione della immersione, o anche la guida
sott’acqua e l’assistenza diretta sul percorso subacqueo, ovvero solo la
supervisione dalla superficie.
Diventa perciò di fondamentale importanza, soprattutto ai fini della prova
in caso di controversie, che l’Operatore abbia un contratto che chiarisca
in modo molto preciso quali siano i reciproci obblighi delle parti
(fornitore e utilizzatore dei servizi). Solo questo documento, se
correttamente redatto su modulo predisposto e sottoscritto dalle parti,
potrà fornire un valido aiuto in vertenze su eventuali responsabilità
dell’Operatore, consentendo di chiarirne con maggiore facilità la
sussistenza e i limiti, ed eventualmente facendola escludere.
Inutile è invece il cosiddetto modulo di “scarico di responsabilità”, una
volta molto usato, per la nullità che la legge commina alle relative
clausole. E’ invece necessario che in un modulo apposito, o nel contratto
di cui si diceva, l’utilizzatore dichiari per iscritto all’Operatore
(unitamente alle esibizione del brevetto, di cui dovranno essere inseriti
nel modulo o nel contratto tutti i dati a cura dell’Operatore) il livello
della sua preparazione ed esperienza e il suo stato di salute, nonché di
conoscere le principali norme di sicurezza e tecnica delle immersioni, e
di essere consapevole dei rischi connessi con la pratica dell’attività
subacquea.
A
volte si rende necessario individuare se la responsabilità di un fatto
(evento) sia riferibile al DC (e quindi al suo titolare) o alla guida che
ha materialmente operato. La varietà dei casi richiede una specifica
indagine volta per volta. In genere si può dire che il DC risponde
comunque verso l’utilizzatore dei servizi per responsabilità contrattuale,
e la guida risponde verso il DC per le sue inadempienze. Lo stesso dicasi,
sempre in genere, per le responsabilità extracontrattuali, in quanto il
DC, fornitore dei servizi, risponde verso il cliente per il fatto dei suoi
dipendenti, collaboratori o sottoposti. Per le responsabilità penali,
invece, che, in quanto personali, coinvolgono solo chi ha materialmente
commesso il fatto, rispondono direttamente le Guide per i fatti da loro
commessi e che integrino fattispecie di reato.
Sia
i DC che le Guide, rispettivamente e per le rispettive competenze, sono in
ogni caso tenuti al rispetto delle norme di prudenza e diligenza
necessarie, a seconda delle circostanze, per prevenire ed evitare i
possibili incidenti, e per intervenire efficacemente ed opportunamente ove
nonostante tutto un incidente dovesse verificarsi per eventi al di fuori
di ogni possibile controllo. L’attività subacquea, infatti, anche se non
specificamente prevista e considerata dalla legge sotto tale profilo può
considerarsi compresa tra quelle “rischiose”, con la conseguenza che in
caso di incidenti la responsabilità dell’Operatore potrebbe, ai fini della
prova, essere presunta, con la conseguenza che sarebbe a carico
dell’Operatore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire o
evitare l’incidente. La predisposizione, in modo evidente e possibilmente
documentata, delle misure di sicurezza e di intervento in caso di
necessità, un corretto briefing e illustrazione dell’immersione, precise
disposizioni sulla condotta da mantenere in immersione, la attenta
verifica anche in base alle dichiarazioni dell’interessato del livello di
esperienza di quest’ultimo, i controlli tecnici pre-immersione, la
formazione delle coppie, il ripasso delle norme di sicurezza e di
emergenza, ecc.. sono tutti adempimenti da osservare con scrupolo e che
bisognerebbe sempre aver la possibilità di documentare di aver effettuato.
Diverso è il discorso relativo alla assistenza in acqua. Innanzitutto, il
contratto di cui si è detto dovrebbe chiarire i compiti della guida in
acqua, compiti che non dovrebbero giungere ad assumere la responsabilità
della sicurezza individuale di ogni singolo partecipante all’immersione,
soprattutto per quanto riguarda il comportamento e la applicazione delle
corrette tecniche di immersione da parte di ognuno. La responsabilità
della Guida, che ha a che fare con subacquei brevettati, deve infatti,
sotto tale profilo, essere mantenuta distinta da quella dell’Istruttore, e
bisogna fare attenzione a non esporre le guide, e i DC, a responsabilità e
danni che potrebbero essere evitati ed esclusi a priori, con una chiara e
corretta impostazione contrattuale del rapporto.
Guida e DC devono inoltre essere preparati ad effettuare un corretto ed
efficace intervento un caso di emergenze. Una negligenza sotto tale
profilo potrebbe esporre ad ulteriori responsabilità, magari solo per
l’aggravamento dei danni, anche qualora si dimostri che l’incidente che ha
determinato l’emergenza non sia addebitabile all’Operatore.
Gli
operatori turistici che vendono anche pacchetti di immersioni rischiano
anch’essi di essere coinvolti nelle responsabilità dei DC e delle Guide,
soprattutto se, come nel caso di alcuni operatori specializzati in viaggi
subacquei, i DC o le guide a bordo delle crociere che essi forniscono sono
direttamente con essi convenzionati (o, peggio, collaboratori diretti, o,
peggio ancora, dipendenti di tali operatori).
In
particolare, possibili vertenze relative ad immersioni effettuate
all’estero e che coinvolgono il T.O che le ha fornite insieme al pacchetto
turistico, possono comportare delicate questioni anche di diritto
internazionale, che vanno risolte caso per caso.
Anche il T.O., come il DC, dovrebbe dunque preoccuparsi di chiarire col
cliente, in un apposito documento, i termini del rapporto contrattuale
relativo alle immersioni, e cautelarsi con opportune polizze assicurative
dedicate, soprattutto se, come avviene in qualche caso, la stessa
organizzazione delle immersioni sia riferibile al T.O. medesimo.
aldocimino@sottacqua.info
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Bruno Manunza

Farasan

Paolo Bastoni

Alberto Rava

Bruno Manunza

Farasan

Bruno Manunza
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