anno II n°.13 marzo 2008

 

 

RUBRICHE - l'AVVOCATO SOTT'ACQUA

 

FOTOGRAFI IN GIUGNO ALL'ELBA CON SOTTACQUA - SCOPRITE LE NUOVE INIZIATIVE DEL NOSTRO MENSILE! - FIRMATE IL MANIFESTO DELLA SUBACQUEA

 

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a cura di Aldo Cimino

 LA RESPONSABILITÀ DELLA GUIDA (RISPOSTA AL CASO PRATICO) 

Nel numero di Novembre 2007 della rivista avevamo illustrato un caso pratico nel quale l’autorità giudiziaria era stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda di un subacqueo (cui avevamo dato il nome convenzionale di Mario) il quale si era separato dal gruppo (e dal compagno) durante una immersione guidata e, rimasto solo, aveva compiuto manovre di risalita errate, procurandosi una MDD con gravi conseguenze permanenti.

Si era posto ai lettori il quesito (lo stesso che aveva dovuto risolvere il giudice) se, in caso un componente del gruppo se ne separi durante una immersione, la guida debba ricercarlo o proseguire l’immersione con il resto del gruppo, e se l’inosservanza dell’obbligo di ricercare il disperso, qualora si ritenga esistente tale obbligo, esponga la guida a responsabilità per gli eventuali danni che il sub in questione subisca durante la sua immersione solitaria.

Sono pervenute diverse risposte da parte dei lettori, tutte interessanti e che dimostrano come il tema sia particolarmente sentito da parte di Istruttori e Divemasters.

Purtroppo, nel caso specifico il giudice non è pervenuto alla affermazione di un principio che possa essere massimato e utilmente utilizzato in altri casi simili, anche se ha respinto la domanda di Mario accogliendo le difese svolte a favore della guida.

Infatti il giudice non ha potuto risalire, nonostante le ricerche al riguardo e le analogie con altre attività di guida, quali quelle della guida alpina, ad una normativa o a principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie.

La particolarità dell’ambiente, la specificità della materia e le modalità con cui si svolge in pratica una immersione guidata, hanno comunque fatto ritenere, a nostro avviso giustamente, che la guida non avesse, nel caso specifico, l’obbligo di ricercare il disperso.

La ridotta visibilità nell’ambiente liquido rispetto all’ambiente aereo, la possibilità di movimento non solo sul piano orizzontale ma anche su quello verticale, la limitata autonomia imposta dalla riserva d’aria, il rigoroso programma di immersione pianificato a terra e la impossibilità scambiare chiare comunicazioni sott’acqua tra la guida e il gruppo inducono a ritenere che, anche in assenza di precise norme che chiariscano quale debba essere la condotta della guida in caso di sub disperso, non vi sia un preciso obbligo di ricerca del disperso, abbandonando il gruppo o portandoselo dietro e alterando per tutti il profilo dell’immersione programmata.

La sentenza, nel respingere la domanda di Mario, non si è soffermata sugli aspetti tecnici delle immersioni, ma solo su quelli legali costituiti dal nesso di causalità e dalle risultanze istruttorie relative alla fattispecie, ma i subacquei, Istruttori e Divemasters, potranno considerare che la correttezza della decisione in parola deriva anche dalle regole comportamentali che dovrebbero essere normalmente applicate, sia in base alle nozioni didattiche sia in base ai consigli pratici che sono diventati imposizioni operative.

Dalle prime si ricava l’insegnamento, sin dal primo brevetto base (open water o equivalente) che il subacqueo che si divide dal compagno (ed evidentemente dal gruppo) non deve proseguire l’immersione da solo né ricercare il compagno sott’acqua, bensì riemergere.

Dai secondi, si ricava la regola che non si deve mai cambiare sott’acqua un programma di immersione pianificato in superficie.

Altro insegnamento impartito ai subacquei nei corsi professionali, a partire da quelli di soccorso e recupero, è quello per cui, anche in caso di emergenze, non si deve esporre a rischio né altri né se stessi, quali soccorritori, per prestare soccorso ad una vittima.

Nel caso specifico, ove la guida avesse fermato il gruppo per ricercare il disperso, o lo avesse condotto con sé in una ricerca difficile e probabilmente vana (in quale direzione? su o giù?), obbligandoli, peraltro a gesti e non a parole, a modificare il piano di immersione già illustrato in superficie, e con la possibilità di incomprensioni ed equivoci, avrebbe probabilmente esposto gli altri componenti del gruppo a inaccettabili rischi, mentre il disperso, se avesse applicato le regole che ben doveva conoscere per via del suo brevetto, avrebbe dovuto essere nel frattempo risalito e aver raggiunto la sicurezza della superficie.

Quanto sopra detto evidenzia dunque una responsabilità dello stesso subacqueo, e magari anche del suo compagno, per aver omesso, entrambi, di osservare le regole del “buddy system” e della divisione dal compagno.

Diverso sarebbe invece il problema se si volesse approfondire un’altra questione: se tra i compiti della guida rientri o meno quello di tenere unito il gruppo e se la separazione di un sub (o una coppia) dal gruppo sia addebitabile a negligenza della guida.

A questo proposito deve ritenersi che una tale responsabilità dipenda dal rapporto contrattuale, scritto o verbale (abbiamo già altrove sottolineato l’importanza di regolamentare il rapporto tra Diving, Guida e clienti con un idoneo documento) che si sia instaurato tra la guida, o il Diving, e il gruppo dei sub. Tale rapporto potrebbe prevedere che l’escursione subacquea è solamente “guidata”, o che sono comprese anche specifiche assistenze, come quella di tenere unito il gruppo, cosa che può richiedere, oltre alla guida, anche la presenza di uno o più assistenti.

Abbiano comunque parlato, sin’ora, di situazioni normali. In situazioni particolari, per la specifica difficoltà dell’immersione, per le condizioni locali, atmosferiche o del mare, per la composizione e l’esperienza del gruppo o per altre cause che potrebbero comportare un accentuato rischio di separazione di un sub (o una coppia) dal gruppo, compito della guida, e quindi sua responsabilità, è quello di prevenire tale rischio con gli accorgimenti più idonei in base alle circostanze.

In un prossimo articolo ci occuperemo di esaminare le responsabilità di un Istruttore o Guida in caso lo stesso sia chiamato ad affrontare emergenze o effettuare interventi di soccorso.

Nel frattempo sono benvenuti ed apprezzati commenti, opinioni e quesiti sugli argomenti degli articoli sin qui pubblicati e su altre questioni e casi, teorici o reali e personali. Si cercherà di rispondere a tutti privatamente, e gli interventi più interessanti saranno pubblicati, anonimamente o (solo dietro autorizzazione) con la citazione dell’interessato, su questa rubrica.

 

aldocimino@sottacqua.info

 
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