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GLI SPECIALI DI SOTTACQUA: INTERNATIONAL YEAR OF THE REEF (IYOR) - ANCORAMARE NAVIGA L'ITALIA |
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copertina: il palombaro di Paolo Bastoni INDICE DEL MESE
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ARCHEOLOGIA SUBACQUEA - LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA OVVERO COME CONTRIBUIRE AL BENE NAZIONALE IMMERGENDOSI DI QUA E DI LA
Nell’accingermi a scrivere questo contributo, mi sono
posto il problema di rendere quanto possibile, scorrevole e snello, questo
testo, che già nel titolo, parrebbe argomento di una noia mortale. Nei
miei precedenti articoli su questa rivista on line, avevo sottolineato che
lo scopo principe di questa rubrica che vi racconta dell’archeologia
subacquea, era quello di sostenere una campagna tendente a coinvolgere “la
tribù delle rocce”, (definizione che piace al Direttore e, tutto
sommato, anche a chi scrive) nella tutela, conservazione e valorizzazione
del bene archeologico sommerso. Avevo rilevato, in un accostamento,
parlando di biologia marina, come il popolo dei subacquei dilettanti
aveva, nel corso degli anni, maturato una coscienza alta ed evoluta, del
rispetto necessario della fauna marina e ritenevo e ritengo,
Tutti noi abbiamo avuto esperienze legate a ritrovamenti casuali di oggetti di qualsiasi natura. Chi, nel corso della propria vita, non ha trovato qualcosa di un certo valore? I più onesti hanno consegnato quell’oggetto all’ufficio oggetti smarriti, i meno onesti….
In tutti i “ritrovatori” però si è manifestato sempre
un sentimento di proprietà su quell’oggetto, di quel bene, magari poi
represso, poiché è insito nel DNA dell’uomo cacciatore e raccoglitore,
considerare ogni cosa trovata, di sua proprietà. Quando in mare, durante
una immersione, trovassimo un oggetto riconducibile alla vita di un altro
uomo, il desiderio di riportare in superficie quell’oggetto e mostrarlo ai
nostri amici sarebbe, anzi diciamo pure che è, fortissimo. Ma come si
sposa questa naturale istanza umana, con il vivere in una comunità che
deve avere sentimenti di solidarietà e di sostegno vicendevole, come un
moderno stato nazionale? Perché quell’oggetto, deve considerarsi “bene
indisponibile dello Stato”? e che ci guadagna lo Stato nel possedere
quell’oggetto?
In una situazione economica congiunturale, come quella che stiamo vivendo, una società evoluta, come quella Italiana, uno Stato che vanta l’appartenenza al G8, gli otto grandi della Terra, deve di necessità, farne virtù. In questo quadro la ricerca, il recupero, la valorizzazione e la successiva fruizione del bene storico archeologico può, deve rivelarsi, come una concreta possibilità di sviluppo anche economico, di molte aree del nostro paese. La ricostruzione storica degli eventi dei popoli che hanno vissuto sulle sponde del Mediterraneo, non è solo, non deve essere, un elemento a se stante. Ne deve scaturire un interesse economico, che coinvolga le popolazioni interessate. Reputo in quest’ottica, giusto che il museo che ospita i Bronzi di Riace, sia a Reggio Calabria, come credo giusto che il Satiro Danzante, abbia trovato una casa a Mazara del Vallo, nel paese del pescatore che l’ha casualmente ritrovato. La legge Italiana, attraverso lo strumento modernissimo del Codice Urbani (D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42) disciplina la materia. Il nuovo Codice dei Beni culturali, si muove secondo alcune linee guida fra le quali citiamo: la Tutela, la Promozione e la Valorizzazione, dirette alla salvaguardia e alla conservazione dei Beni Culturali. Come citato in premessa, non voglio tediare lo sfortunato lettore, con l’addentrarmi nelle specifiche norme e i loro collegati; voglio altresì definire alcune importanti possibilità che ci sono concesse, in quanto appassionati subacquei. Il ritrovamento fortuito di un bene, riconducibile al patrimonio indisponibile dello Stato Italiano, deve essere denunciato all’Autorità. Il bene stesso deve essere lasciato in loco e la sua rimozione deve essere effettuata, solo e soltanto quando ci siano fondati sospetti, di un suo possibile trafugamento. Lo Stato Italiano, attraverso il Ministero dei BBCC corrisponderà un premio di rinvenimento fino a valore di un quarto dell’intero valore del bene ritrovato. Tale premio potrà essere corrisposto anche con parte del bene, se non con un versamento in denaro o la costituzione di un credito d’imposta da scontarsi negli anni a venire.
Per semplificare questi concetti, se nel
corso di una nostra immersione ci imbattiamo in un reperto antico, un
gruppo di anfore, un rilevo sul fondo da cui spuntano una serie di marmi,
un ceppo d’ancora e comunque una qualsiasi evidenza archeologica; questo
rinvenimento dovrà essere denunciato all’Autorità Giudiziaria,
specificando il luogo della scoperta.
Perché dobbiamo denunciare un ritrovamento? Solo per non cadere nelle sanzioni previste dall’ art 176 del citato Codice che recita: -Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 31 ad Euro 516,50- ? No, dobbiamo denunciare il ritrovamento, perché così facendo contribuiamo nel lavoro di ricostruzione storica che gli archeologi svolgono ogni giorno, per portare alla luce un frammento di storia del passato, per salvaguardare ogni testimone di un tempo passato, delle nostre origini, per dare la possibilità a tutti di fruirne e alle popolazioni locali di farne un bene oggetto di richiamo e di sostegno all’economia turistica locale, per questo dobbiamo denunciarlo. Soprattutto per questo.
NdA i lettori che vogliano approfondire la conoscenza in materia potranno consultare: DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 102 (Rettifica G.U. n. 119 del 24 maggio 2006) DECRETO LEGISLATIVO - 26 marzo 2008, n. 62 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. (GU n. 84 del 9-4-2008) e norme collegate
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