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GLI SPECIALI DI SOTTACQUA: INTERNATIONAL YEAR OF THE REEF (IYOR) - ANCORAMARE NAVIGA L'ITALIA |
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copertina: il sub del terzo millennio di Paolo Bastoni INDICE DEL MESE
RUBRICHE L'Avvocato sott'acqua I SERVIZI le VETRINE UTILITA' |
I VIAGGI SUBACQUEI E LA LEGGE
Nell’ultimo articolo abbiamo parlato di possibili particolari responsabilità che l’organizzatore di viaggi subacquei (il Dive Tour Operator, o Dive Travel Specialist) può incontrare nel fornire i suoi prodotti al turista subacqueo, direttamente o tramite la distribuzione nelle agenzie di viaggio. Tale particolare responsabilità deriva dal fatto che insieme agli altri servizi tipici, come il trasporto mediante un vettore e l’alloggio mediante un albergatore, il DTS fornisce anche il pacchetto immersioni o garantisce, nel programma, la possibilità di effettuare immersioni con determinate caratteristiche, e quindi assume anche questi particolari obblighi verso chi acquista quel prodotto turistico. Come per tutti gli altri servizi che fanno parte del pacchetto turistico, il DTS risponde direttamente verso l’utilizzatore delle inadempienze a tali obblighi, anche se tali inadempienze sono in effetti commesse da terzi (es.: il vettore, l’albergatore o il Diving Center). Infatti, la funzione legale del Tour Operator (TO) è quella di coordinare tutti i contratti e le prestazioni relative al viaggio e soggiorno in una determinata località di interesse per il turista, secondo un programma predeterminato. Per il DTS, che si rivolge al turista subacqueo, tale programma comprende anche l’effettuazione di immersioni, generiche o con particolari caratteristiche, offerte dall’Operatore o richieste dal turista. Di fronte a tale funzione del TO, il turista acquista, secondo la normativa italiana, che recepisce quella comunitaria, la qualifica di “consumatore” e gode, oltre che della specifica tutela prevista dalle leggi sul turismo, anche di quella prevista dal cosiddetto “codice del consumo” al riguardo. Per regolamentare il rapporto tra il TO e il consumatore, e anche ai fini della prova in caso di controversie, la legge prevede espressamente che la fornitura di un pacchetto turistico sia accompagnato dalla conclusione di un “contratto di viaggio”. Ciò significa che tutti gli obblighi del TO e del turista devono essere concordati e risultare per iscritto. Anche se non vi è certezza al riguardo e sul punto si discute, con alterne decisioni al riguardo, l’assenza del contratto scritto potrebbe addirittura determinare la nullità del contratto stesso. E’ comunque obbligo del TO, o dell’ADV (agenzia di viaggi), sottoporre al turista il contratto di viaggio. La legge sul turismo e quella sul consumo stabiliscono particolari tutele per il turista consumatore, con clausole che il contratto di viaggio deve necessariamente contenere e che devono in ogni caso essere considerate parte di tale contratto, con conseguente nullità di eventuali clausole contrastanti o incompatibili con quelle, diverse, che fossero contenute nel contratto medesimo. Il contratto deve dunque contenere tutte le informazioni riguardanti la destinazione, l'alloggio, il trasporto e i transfer, ogni altro servizio compreso, nel caso di viaggio subacqueo, quello costituito dalle immersioni previste dal programma, il prezzo e le modalità del pagamento, le modalità per le possibili revisioni del prezzo e/o modifiche del programma, i termini e le modalità delle eventuali disdette e relative penali, e ogni altra clausola relativa allo specifico rapporto. Modifiche del prezzo concordato nel contratto non possono comunque essere applicate se non prima di venti giorni dalla partenza e in misura non superiore al 10% del prezzo originario. Qualora il TO effettuasse illegittime modifiche del prezzo, il turista ha diritto di rinunciare al viaggio, recedendo dal contratto senza penalità, e di essere rimborsato di tutte le somme versate. Al turista è riconosciuto il diritto di recesso senza incorrere in penali, ancorchè contrattualmente previste, anche qualora il TO modifichi uno o più elementi o condizioni del contratto. In questo caso il turista ha diritto di usufruire di un altro pacchetto di qualità pari o superiore senza maggiorazione di prezzo, oppure di uno di qualità inferiore, con conguaglio del prezzo. Nei due casi suddetti, di recesso per illegittima modifica del prezzo o per modifica di elementi o condizioni del contratto, la legge riserva al turista, salvo qualora ricorrano particolari condizioni, anche il risarcimento dei danni, che possono essere di natura patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale. In caso di rinuncia al viaggio da parte del Turista, invece, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento delle penali contrattuali, ma in caso di controversia il giudice ne può ridurre l’importo ove lo ritenga eccessivo. Dopo la partenza e durante la esecuzione del contratto, il TO risponde dunque per il corretto adempimento di tutti i servizi contrattualmente pattuiti e facenti parte del “pacchetto”. Il richiamo nel contratto o comunque la esistenza di una brochure o depliants che illustrino il programma oggetto del contratto stesso obbligano il TO al rispetto di quanto comunicato con tali mezzi. In caso di inadempienza, il TO è tenuto al risarcimento dei danni, compreso quello da “vacanza rovinata”, e per liberarsi da tale obbligo esso dovrà dare la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In termini processuali ciò significa che in caso di vertenza, si verificherà una inversione del principio dell’onere della prova, in quanto il turista, attore, dovrà solo dimostrare il fatto costituito dalla mancanza o difformità del servizio promesso, per far sorgere la responsabilità per inadempienza nel TO, convenuto, il quale si troverà a dover dare lui, per difendersi, la prova di fatti che ne escludano la responsabilità, fatti che in pratica si risolvono in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Infatti la legge impone comunque al TO di risarcire i danni sofferti dal turista anche qualora esso si sia avvalso di altri prestatori di servizi (come è frequente e normale), salvo il suo diritto a rivalersi verso di essi. Pertanto, salvi casi particolari, il TO si troverà a rispondere per le inadempienze del vettore, dell’albergatore, del Diving, ecc… Attenzione, poi, ai termini per contestare l’inadempienza e reclamare i danni. Infatti il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, se si tratta di danni alla persona, e in un anno, se si tratta di danni al patrimonio (salvo il termine di diciotto mesi se il viaggio ha avuto inizio o si è concluso fuori dell’Europa, per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico). Il reclamo per inadempienze dovrebbe essere effettuato immediatamente, anche per poter dar modo all’operatore di rimediare, e comunque entro 10 giorni dal rientro dal viaggio, e le richieste di danno devono essere opportunamente documentate ai fini della prova. Oltre che per il DTS, come già precisato nel precedente articolo, anche per il turista subacqueo è di rilevante importanza richiedere ed ottenere dall’ADV o direttamente dal TO la dovuta copia del contratto di viaggio, e conoscere, almeno nelle sue grandi linee e nelle condizioni fondamentali, la normativa di legge che regola i rapporti oggetto di tale contratto. Nel prossimo articolo ci occuperemo delle cosiddette “clausole vessatorie” che possono accompagnare i contratti di viaggio, e della loro validità.
[Si ricorda ai lettori che al fine di rendere più pratici e utili questi articoli sono gradite, con riferimento agli argomenti trattati, segnalazioni di casi concreti da commentare o richieste di chiarimenti da illustrare su queste pagine o con risposte dirette agli interessati secondo l’importanza, generale o individuale, dei quesiti posti]
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