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Il mare in rete - anno IV n°. 33 – Marzo 2010 – reg.Trib. di Milano n.318 del 14 maggio 2007

NUOVE NORME PER I SUB

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoI subacquei dovrebbero saperlo, e dovrebbero saperlo pure i diportisti, ma è utile puntualizzare e tenere presenti le nuove norme riguardanti i subacquei e le immersioni che sono state introdotte dal recente Decreto Ministeriale n. 146 del 29/7/08, costituito dal regolamento di attuazione dell’art. 65, lettera g, del cosiddetto “Codice della Nautica da Diporto” (DL 18/7/2005 n. 171), a sua volta attuativo della direttiva CEE 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172.

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008 (suppl. ord. n. 223) ed entrate in vigore il 22 dicembre 2008, le dette norme riguardano, in particolare, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza che devono obbligatoriamente trovarsi a bordo delle unità da diporto impiegate come appoggio per le immersioni subacquee sportive e ricreative, e i mezzi di segnalazione che i subacquei devono obbligatoriamente portare con sè durante l’immersione.

In questo articolo parleremo del secondo argomento, i mezzi di segnalazione, riservando l’altro argomento, dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, al prossimo numero della rivista.

L’articolo 91 del citato DM dispone, in primo luogo, che il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Fin qui nessuna novità: il galleggiante è quello solito.

La norma precisa poi, logicamente, che in caso di più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale.

Oltre il detto galleggiante, ove esso individui un gruppo di subacquei in immersione, ogni subacqueo del gruppo deve essere dotato di un “pedagno o pallone di superficie gonfiabile”.

Questo utile aggeggio, familiarmente chiamato e conosciuto dai subacquei come “cazzillo”, costituito da un galleggiante cilindrico che viene gonfiato con l’erogatore in immersione e inviato in superficie legato ad una sagola, diviene dunque obbligatorio per legge in ogni immersione di gruppo, segnalata dal galleggiante comune. Esso deve essere di colore ben visibile (normalmente arancione/rosso brillante) e munito di sagola di almeno cinque metri e dovrà essere utilizzato dal sub in caso di separazione dal gruppo, e quindi dal galleggiante comune. Il sub separato dal gruppo dovrà dunque spedirlo in superficie prima di risalire, da solo, onde segnalare la sua presenza e comunicare alle imbarcazioni di passaggio di tenersi a distanza.

La legge parla del sub separato, ma la disposizione riguarda ovviamente anche la coppia separata o, più genericamente, i subacquei separati dal gruppo segnalato dal galleggiante. E’ da ritenere però che in tal caso sia sufficiente utilizzare un solo pedagno per la coppia o i subacquei separati che risalgano insieme e uniti. Infatti il pedagno, così come il galleggiante di segnalazione del gruppo, impone alle imbarcazioni in transito di tenersi ad una distanza minima  100 metri dal segnale stesso, e i subacquei hanno l’obbligo di tenersi entro un raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali che ne individuano la presenza, quello di gruppo o quello individuale.

In caso di immersioni notturne, poi, il galleggiante di segnalazione del gruppo deve portare una luce lampeggiante gialla, a giro di orizzonte (360 gradi) visibile ad una distanza non inferire a trecento metri.

La legge non dispone espressamente, per le immersioni notturne, in merito alle segnalazioni di emergenza che il singolo subacqueo debba avere con sé. La struttura della norma lascia però intendere che anche nelle immersioni notturne il subacqueo debba essere munito e debba utilizzare, in caso di emergenza, il pedagno individuale. E’ comunque consigliabile che ogni sub in notturna sia sempre individualmente segnalato da una strobo tipo Cyalume.

Come si è già accennato, la legge considera una verticale tra i segnali di individuazione di sub, in gruppo o isolati, dalla superficie verso il fondo. I subacquei devono operare entro i 50 metri da tale verticale e le imbarcazioni in transito devono tenersi a non meno di 100 metri dalla stessa verticale, lungo la quale o nella cui prossimità potrebbero risalire i subacquei e trovarsi in sosta a pochi metri sotto la superficie o emergere.

IL DANNO DA VACANZA (SUBACQUEA) ROVINATA

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoIn precedenti articoli, parlando delle responsabilità dei Tour Operator e della risarcibilità dei possibili danni che un turista può subire durante una vacanza per inadempienze dell’operatore o dei fornitori dei servizi previsti nel pacchetto, o per incidenti imputabili a tali soggetti, si è alluso ad un particolare tipo di danno, quello cosiddetto “da vacanza rovinata”.

Così come per qualsiasi turista che acquisti una vacanza e non possa godere dei servizi acquistati, il turista subacqueo che acquista presso un Tour Operator, direttamente o tramite una agenzia di viaggi, un pacchetto turistico che comprende anche un pacchetto immersioni fornito da un Diving convenzionato, subisce un sicuro danno patrimoniale qualora, per qualunque ragione imputabile al Diving, non possa effettuare le immersioni programmate e con la caratteristiche previste. Danno, di natura patrimoniale, costituito dal prezzo pagato per i servizi non usufruiti, risarcibile mediante il relativo rimborso del prezzo e/o dei costi subiti per effettuare altrimenti le immersioni, trattandosi di danno patrimoniale.

Ma in tale caso il turista subisce anche un danno ulteriore, non patrimoniale, costituito dal dispiacere e dallo stress procurato dalla impossibilità di godere appieno della vacanza e, nel caso del subacqueo, appositamente programmata per effettuare le previste immersioni e per ricavarne la soddisfazione e il piacere che esse potevano procurargli.

Orbene, la legge italiana non prevede specificamente un danno, non patrimoniale, da vacanza rovinata e l’articolo 2059 del codice civile stabilisce che il danno non patrimoniale possa essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (in pratica, e prevalentemente, quando il danno derivi da un fatto che costituisce reato). In sostanza, dunque, il danno non patrimoniale (o morale) da vacanza rovinata (e non solo quello, ma ogni altro che non sia patrimoniale, come il cosiddetto “danno esistenziale”, quello alla sessualità ed altri che negli ultimi anni sono stati oggetto di decisioni giudiziali) non sarebbe, a rigore, risarcibile. E, in effetti, sino alla metà degli anni ottanta i giudici hanno sempre negato tale risarcibilità, rigettando ogni pretesa al riguardo, proprio perché tale danno non poteva essere ricollegato alle esistenza di un reato né era previsto da alcuna legge dello Stato.

Con una sentenza del Tribunale di Roma del 1989, però, seguita negli anni successivi da numerose decisioni simili in tutta Italia, si è verificata una decisiva inversione di tendenza e si è cominciato a ritenere che in caso di mancata fruizione dei servizi previsti dal contratto di viaggio il turista avesse diritto, oltre ai dovuti rimborsi, anche al risarcimento del pregiudizio, da quantificarsi in via di equità, sofferto per il disagio subito in un periodo destinato allo svago e per il mancato pieno godimento del “bene vacanza” inteso come valore patrimoniale. Diverse e varie sono state le motivazioni dei vari giudici per sostenere la risarcibilità di tale danno e superare l’ostacolo posto dall’articolo 2059 c.c., e molte sentenze al riguardo sono giunte ad affermare che tale danno sarebbe “comunque risarcibile” nel nostro ordinamento a prescindere dalla sua natura patrimoniale o non patrimoniale.

Da un punto di vista dottrinale una giustificazione normativa al riconoscimento della risarcibilità del danno da vacanza rovinata è stata trovata nel collegamento tra l’art. 2059 c.c., laddove consente il risarcimento del danno non patrimoniale “nei casi previsti dalla legge”, e gli artt. 13 e 15 CCV (convenzione sul contratto di viaggio) che impongono l’obbligo al TO di rispondere di “qualunque pregiudizio” causato al viaggiatore, anche per i disservizi causati dai terzi fornitori dei servizi di qualunque tipo.

Sotto altro profilo, anche la Corte di Giustizia della Unione Europea ha ammesso la risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata in base alle disposizioni della Direttiva n. 90/314/CEE, il cui art. 5 implicitamente ammetterebbe tale risarcimento nei casi previsti da tale direttiva e cioè, per quanto riguarda l’Italia, che la ha recepita, nei casi previsti dal D.Lgs. 111/95, confluito nel Codice del Consumo.

Dubbi sulla risarcibilità del danno in parola sono stati, però, recentemente sollevati a seguito delle cosiddette “sentenze gemelle” della Cassazione a Sezioni Unite, emesse nel novembre dello scorso anno. Il principio affermato dalla S.C. è che “non sono meritevoli di tutela risarcitoria, …, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale”. Su tale presupposto la S.C. riafferma che il danno non patrimoniale “è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate” e che esso è risarcibile, al di fuori dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e quindi anche quando non sussiste un fatto-reato, solo a condizione che l’interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) “abbia rilevanza costituzionale”, che le lesione sia grave (cioè superiore ad una “soglia minima di tollerabilità”), e che il danno non sia “futile”, cioè non consista in “meri disagi o fastidi” o non riguardi la “qualità della vita” o “la felicità” (Cassazione civile, sez. un., 11/11/08, n. 26972).

I principi suesposti sembrerebbero dunque negare, la risarcibilità del danno non patrimoniale, limitandolo (come imposto dall’art. 2059 c.c.) ai casi-reato e a quegli altri espressamente previsti dalla legge, ed estendendolo alle violazioni gravi di diritti garantiti costituzionalmente. Per di più, secondo tali principi, la categoria dei danni da “vacanza rovinata”, così come tutti gli altri “non patrimoniali”, non può essere considerata una figura autonoma di danno ma deve rientrare nell’unica figura generica del danno non patrimoniale.

Si osserva però che il richiamo agli articoli della CCV e della Direttiva CEE più sopra citati, consentirebbero comunque di far rientrare il danno da vacanza rovinata nella previsione dell’art. 2059 c.c. dato il richiamo di tale norma ai “casi previsti dalla legge”. E i giudici di merito pare tendano ugualmente a liquidare in via equitativa, in una qualche misura, il danno in parola.

Di recente, poi, una sentenza della Cassazione del 11/6/09 ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale costituito dal pregiudizio alla vita sessuale, incrinando i principi sanciti al riguardo dalle sentenze gemelle.

Al momento vi è dunque una certa incertezza sugli esiti di una eventuale vertenza avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per vacanza rovinata, e il turista che voglia far valere tale danno potrebbe incontrare difficoltà maggiori che in passato, ma non sarebbe comunque saggio da parte di un TO, nella attuale situazione, non tutelarsi comunque da tale rischio con una adeguata copertura assicurativa al riguardo. 

SCUOLE SUB E ISTRUTTORI

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoDopo i discorsi sulla responsabilità in genere, di cui agli articoli precedenti, vediamo in concreto quali sono le possibili responsabilità cui va incontro chi esercita l’attività didattica, cioè l’Istruttore subacqueo in proprio e la scuola per la quale esso eventualmente operi.

Innanzitutto, a questo proposito, occorre individuare, ai  fini delle possibili responsabilità contrattuali, qual è il soggetto con il quale l’allievo stipula il contratto: la scuola o l’istruttore.

Il fatto può avere rilevanza pratica per tutte le parti coinvolte: allievo, Istruttore e scuola.

Se è la scuola, come organizzazione autonoma e soggetto distinto dall’Istruttore (circolo, club, diving, negozio, piscina, …), a fornire il corso all’allievo, sarà essa, e non l’Istruttore incaricato, a rispondere delle prestazioni pattuite. Se invece è l’Istruttore che fornisce direttamente il corso all’allievo, con mezzi propri o di terzi, quindi appoggiandosi eventualmente ad un soggetto terzo che gli fornisce tali mezzi (aula, attrezzature, materiali e ausili didattici, piscina, ecc…), allora sarà l’Istruttore stesso a rispondere del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso l’allievo.

Nel primo caso, la scuola risponde, per responsabilità contrattuale, all’allievo e l’Istruttore risponde alla scuola che lo ha ingaggiato e per cui opera. Nel secondo, l’Istruttore risponde direttamente all’allievo, mentre il terzo fornitore dei mezzi non risponde all’allievo, bensì all’Istruttore.

Infatti, nel primo caso la scuola è impegnata verso l’allievo a fornire l’intero “pacchetto” didattico, compresa l’attività dell’Istruttore, e i rapporti contrattuali (con le relative responsabilità) sorgono tra l’allievo e la scuola, da una parte, per la fornitura del corso dalla scuola all’allievo, e tra la scuola e l’Istruttore, dall’altra parte, per la fornitura della attività didattica dall’Istruttore alla scuola.

Nel secondo caso, i rapporti contrattuali (e relative responsabilità) sorgono invece tra l’allievo e l’Istruttore, da una parte, per la fornitura del corso dall’Istruttore all’allievo, e dall’altra parte (se l’Istruttore si avvale di mezzi di terzi) tra l’Istruttore e il terzo, per la fornitura dei mezzi dal terzo all’Istruttore.

Nella pratica può riuscire difficile distinguere tra i due casi, in quanto raramente vengono stipulati contratti sulla carta che chiariscano i rapporti. Con grande frequenza gli allievi si iscrivono ad un corso subacqueo presso un negozio o un diving, e raramente viene stipulato un contratto, foss’anche di poche righe, che chiarisce innanzitutto qual è il soggetto che, nei confronti dell’allievo, assume l’obbligo di  fornire il corso e ne percepisce il corrispettivo.

In caso di inadempienze contrattuali ad un siffatto rapporto occorrerà indagare, in base ai fatti, su quale fosse, e tra quali soggetti, il contratto verbale.

Di norma, i documenti che vengono sottoscritti dall’allievo (e di cui peraltro lo stesso, sempre di norma, non detiene copia) sono solo quelli messi a disposizione dell’Istruttore dalle diverse organizzazioni didattiche certificanti, dalle quali l’Istruttore è stato abilitato a rilasciare brevetti, che considerano solo il rapporto Istruttore-allievo, stabilendo gli standard didattici, ed hanno la prevalente funzione di registrare i dati dell’allievo e le attività espletate durante il corso.

Ciò non crea problemi laddove ci si trovi nel secondo caso di cui sopra. Tutta la responsabilità verso l’allievo è dell’Istruttore, al quale l’allievo paga il corrispettivo del corso.

Ma che cosa avviene quando l’allievo sottoscrive un corso presso una scuola, ad esempio presso un negozio o presso un diving, e sia tale soggetto a riscuotere il prezzo del corso e a pagare un istruttore per fornire l’attività didattica?

Il pagamento costituisce infatti la prestazione contrattuale dell’allievo di fronte alla prestazione costituita dalla fornitura del corso, e chi percepisce il pagamento appare formalmente essere il soggetto con cui l’allievo stipula il contratto per la fornitura del corso, e una situazione come quella testè descritta farebbe dunque supporre che il contratto per la fornitura del corso sia intervenuto tra la scuola e l’allievo.

Vero è che il negozio o il diving potrebbero aver agito come semplici intermediari, limitandosi ad acquisire l’allievo e a fornire all’Istruttore, come professionista autonomo e indipendente, i mezzi materiali a fronte di un corrispettivo (anche in percentuale sul prezzo del corso), e che il percepimento dell’intero prezzo del corso sia stato da loro effettuato per conto dell’Istruttore.

Ma ove non esista un idoneo strumento contrattuale sottoscritto anche dall’allievo (diverso dal modulo di registrazione dati che utilizza l’Istruttore all’inizio e durante il corso, di cui si è detto), e che chiarisca in modo non equivoco chi sia il soggetto che assume nei confronti dell’allievo l’obbligo di fornire il corso, soprattutto quando tale soggetto non è, di fatto, lo stesso che iscrive l’allievo al corso e percepisce il pagamento, vi è il rischio e che quest’ultimo soggetto assuma comunque, di fatto, l’obbligo verso l’allievo della fornitura del corso, con tutte le responsabilità contrattuali relative.

Queste ultime sono, in primo luogo, la fornitura del corso pattuito e, se il corso stesso lo prevede, dei materiali didattici relativi. Ogni  corso prevede, come si sa, un numero di lezioni teoriche e/o di addestramento pratico in acqua secondo gli standards richiesti dalle organizzazioni didattiche certificanti. La inadempienza, totale o parziale, nel fornire l’addestramento teorico e pratico, secondo gli standards detti, lasciando, alla fine del corso, lacune nel programma, costituisce una inadempienza che può dare titolo all’allievo di contestare la prestazione del soggetto obbligato (scuola o Istruttore) e pretendere i danni (a cominciare dalla restituzione di quanto pagato, in tutto o in parte, o a trattenere le eventuali somme ancora dovute).

Lo stesso dicasi in caso di negligenze o errori (cioè di cattiva esecuzione) nell’espletamento della attività didattica da parte dell’Istruttore o di inadeguatezza e/o addirittura di inefficienza dei materiali e mezzi didattici utilizzati nello svolgimento del corso.

Va anche detto che, ove il corso si sia invece svolto completamente e correttamente, l’allievo ha l’obbligo di pagare il prezzo pattuito (e anche qui sarebbe opportuno che il prezzo, così come le modalità di pagamento, risultassero per iscritto) e il fornitore del corso (scuola o Istruttore) ha il diritto di agire per ottenere il pagamento e l’eventuale risarcimento dei danni in caso di inadempienza dell’allievo a tale obbligo. Inoltre il fornitore del corso può rifiutare la brevettazione, a fine corso, in mancanza del saldo del corso, grazie anche alla cosiddetta “eccezione di inadempimento” prevista dalla legge, soprattutto se, come sarebbe auspicabile, tale condizione è stata espressamente inserita nel contratto.

Quest’ultimo dovrebbe dunque, per garanzia sia dell’allievo che del fornitore del corso, e per prevenire possibili complicazioni legali di una parte o dell’altra in caso di inadempienze e vertenze, comprendere anche i termini e le modalità del pagamento, se questo non viene anticipato totalmente all’atto della iscrizione, oltre una precisa descrizione del programma del corso.

Un corollario a quanto sopra esposto, e di cui parleremo in altra occasione, è quello del rapporto contrattuale tra l’Istruttore e la scuola (negozio, circolo, diving, ecc…), che dovrebbe anch’esso svolgersi, opportunamente, nell’ambito di rapporti chiari e formalizzati contrattualmente.

Nel prossimo articolo ci occuperemo delle responsabilità in caso di possibili infortuni e incidenti durante i corsi.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoAbbiamo visto negli articoli precedenti che si distingue tra una responsabilità penale, che comporta l’applicazione di una pena (detentiva o pecuniaria) e di cui risponde sempre il responsabile personalmente, e una responsabilità civile, che espone il responsabile ad un obbligo risarcitorio, che può essere oggetto di assicurazione e di cui quindi il responsabile può, se ne ricorrono i presupposti, liberarsi, in tutto o in parte.

Anche la responsabilità penale può esporre a responsabilità civile e all’obbligo risarcitorio laddove il fatto penalmente perseguibile sia stato anche causa di danno.

Abbiamo anche visto come le dichiarazioni di scarico o esenzione da responsabilità non servano a nulla con riferimento alla responsabilità penale e a pochissimo con riferimento a quella civile.

Va ora tenuta presente un’altra importante distinzione, che riguarda le responsabilità contrattuali e quelle extracontrattuali.

Il discorso si farebbe, a questo punto, molto più sottile e tecnico-legale, a causa dell’intreccio e della possibile sovrapposizione e concorrenza dei diversi tipi di responsabilità, e delle relative, numerose casistiche, ma dobbiamo evitare di impostare la questione in termini di difficile comprensione per chi non ha dimestichezza con la materia.

D’altronde, anche la dottrina giuridica e la giurisprudenza dibattono da tempo sulle infinite problematiche relative ai diversi aspetti con cui la responsabilità, dell’uno o dell’altro tipo, si manifesta nella multiforme varietà dei casi concreti.

Cercando di semplificare al massimo, diremo che la responsabilità contrattuale è quella che deriva da una inadempienza ad un obbligo assunto con la stipulazione di un contratto, mentre quella extracontrattuale deriva da un comportamento, al di fuori di un rapporto contrattuale, che ha causato un danno.

In presenza di un danno, non è però sempre facile, anzi a volte è molto difficile, individuare quale sia la causa che lo ha provocato e chi ne sia il responsabile. In particolare può essere problematico determinare se il danno sia conseguenza di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale, soprattutto in assenza di un documento scritto che illustri in modo completo i termini del rapporto e gli obblighi la cui violazione può comportare, appunto, la responsabilità dell’inadempiente.

L’individuazione può essere importante, in pratica, per il  diverso trattamento che, sotto doversi profili, la legge può prevedere nelle diverse ipotesi di  responsabilità contrattuale e extracontrattuale.  

A certe condizioni, la responsabilità per inadempienze contrattuali, che non siano causa di danno alla persona, può essere esclusa o ridotta, a seconda dei casi, mediante opportune clausole correttamente redatte e inserite nel documento contrattuale.

Ora, può accadere, e spesso accade, che operatori subacquei professionali, come gli istruttori, le scuole subacquee, le guide, i diving centers, gli organizzatori di immersioni o viaggi subacquei, i comandanti e gestori di barche per crociere subacquee, i Tour Operators che vendono viaggi subacquei con pacchetto immersioni prepagato, e persino il normale subacqueo che si immerge con amici, assumano particolari e specifiche responsabilità contrattuali senza rendersene conto perché non vi è un documento contrattuale o perché tale documento non chiarisce tutti gli obblighi che vengono, di fatto, assunti.

Orbene, in tutti i casi in cui vi è un documento contrattuale, questo dovrebbe essere completo e illustrare con chiarezza tutti i diritti e gli obblighi che entrambe le parti (fornitore dei servizi e cliente) assumono con il contratto. E’ dunque opportuno che gli operatori, fornitori di  servizi che possono esporre a responsabilità contrattuale, si muniscano di un adeguato documento, predisposto con molta cura e con idonea assistenza professionale, da far sottoscrivere ai clienti. Laddove non vi è, invece, un documento contrattuale (la situazione più subdola) è importante, sia per l’operatore che per il semplice subacqueo praticante, avere le idee chiare sui comportamenti, attivi od omissivi, che possono implicare responsabilità ed obblighi risarcitori.

Nel prossimo articolo parleremo delle specifiche responsabilità in cui possono incorrere le scuole subacquee e gli istruttori subacquei, e delle possibilità di ridurre i potenziali rischi legali connessi con le loro attività.

IL COSIDDETTO “SCARICO DI RESPONSABILITÀ”

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoDi norma, sia nelle scuole subacquee (di ogni didattica) che presso i centri di immersione (Diving Centers), all’allievo o al sub viene chiesto di firmare una dichiarazione, redatta su moduli di tipo e testo diverso a seconda dei casi, di “scarico di responsabilità”.

Tale dichiarazione avrebbe lo scopo, teorico, di evitare alla scuola o al Diving di incorrere in responsabilità in caso di incidenti o infortuni agli allievi o ai sub.

In pratica essa non raggiunge però tale scopo e, ancorché regolarmente sottoscritta e datata, la detta dichiarazione non ha, legalmente, il valore, e soprattutto l’efficacia, che le si vorrebbe attribuire quale esimente, o anche solo limitante, della responsabilità.

La scuola o il Diving che ne fanno uso non sono dunque tutelati da siffatto documento, così come gli allievi e i sub che lo sottoscrivono non hanno in effetti rinunciato, come magari credono di aver fatto, a legittime pretese risarcitorie laddove, durante la lezione o l’immersione, si trovino a subire danni, materiali o personali, causati dalla scuola o Diving, e/o dal loro personale.

Tralasciamo, per ora, di distinguere le possibili conseguenze che tale documento può avere nelle diverse legislazioni estere e presso le scuole e i Diving sparsi nel mondo, e limitiamoci a considerare la cosa alla luce della legge italiana. Esamineremo in altra occasione le conseguenze di un tale documento sottoscritto da un italiano presso una scuola o Diving all’estero.

Innanzi tutto va subito rilevato, richiamando i concetti espressi nel precedente articolo, che la responsabilità penale (quella che espone il responsabile ad una pena, detentiva o pecuniaria),  non può essere in alcun caso  esonerata. Ad esempio, se l’istruttore o la guida subacquea o l’organizzatore dell’immersione o qualsiasi altro assistente alle operazioni (barcaiolo, addetto alle ricariche, ecc…) compie qualsiasi atto, doloso (cioè volontario) o colposo (cioè dovuto a negligenza, imperizia o inosservanza di norme o regole) che sia causa di lesioni personali ad alcuno, ne risponderà, penalmente, in proprio senza alcuna possibilità di esonero. Relativamente a tale tipo di responsabilità il documento in discussione è del tutto inutile e privo di qualsiasi valore. Le conseguenze economiche di tale fatto, cioè gli obblighi risarcitori in sede civile, potrebbero invece ricadere sulla scuola o sul Diving presso cui il responsabile delle lesioni causate operava.

Ma anche per tali conseguenze, per quanto riguarda cioè la responsabilità civile, il documento in parola sarebbe privo di valore legale.

Infatti la legge sancisce la nullità di clausole contrattuali che escludano o limitino le responsabilità in caso di dolo o colpa grave. Ma anche la responsabilità per colpa lieve non può essere esclusa con la sottoscrizione  della dichiarazione in parola, ove si verifichino danni alla persona (incidenti o infortuni). Infatti la responsabilità di un fornitore di servizi (quale la scuola sub o il Diving) non può essere esclusa o limitata a mezzo di clausole contrattuali (quali quelle della dichiarazione di cui stiamo parlando) in caso di danni alla persona causati da tale fornitore.

Qualora invece si tratti di semplici inadempienze nel fornire le prestazioni dovute (a termini puramente contrattuali), è possibile prevedere particolari casi in cui la legge consente, con il meccanismo della specifica sottoscrizione e accettazione delle relative clausole (chiamate vessatorie), quindi con una idonea dichiarazione effettuata con le dovute modalità, di limitare, o addirittura escludere, la responsabilità per i danni relativi a cose o comunque puramente economici, che non derivino da danni alla persona e che comunque non implichino dolo o colpa grave.

Data la assoluta eccezionalità (e anche discutibilità) di tali ipotesi speciali, è opportuno, per una scuola sub o un Diving, non fare alcun affidamento sulla cosiddetta dichiarazione di “scarico di responsabilità” di cui abbiamo parlato.

Un diverso documento dichiarativo, invece, può avere rilevanza ed efficacia, anche ai fini di limitare le responsabilità dei soggetti detti in caso di incidenti, laddove esso rilevi le dichiarazioni dell’allievo o del sub relativamente alle sue condizioni fisiche, a quelle della sua esperienza e preparazione e alla sua conoscenza e impegno ad applicare e rispettare le tecniche di una corretta immersione e le istruzioni e disposizioni della scuola (istruttore e assistenti, …) o del Diving (guida, organizzatore, …).

Ma di questo parleremo in un prossimo articolo.

LA RESPONSABILITÀ IN GENERE

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoCome primo articolo, appare opportuno trattare alcuni concetti di carattere pratico e generale che tutti coloro che esercitano attività potenzialmente a rischio, come quelle sportive in genere e subacquee in particolare, dovrebbero conoscere ed avere presenti.

Non solo per quanto riguarda gli operatori professionali, come gli istruttori e le guide subacquee, gli organizzatori di immersioni e i gestori di diving, i  noleggiatori e i venditori di attrezzature, ecc…, ma anche per quanto riguarda i semplici praticanti.

Come sempre, cercheremo di spiegarci in termini comprensibili a tutti, evitando espressioni tecniche e concetti che presuppongano conoscenze legali. Ci scusiamo pertanto con coloro che fossero competenti in materia e che si aspetterebbero un linguaggio più professionale.

Tutti dovrebbero avere chiaro che esistono due tipi di responsabilità, una penale ed una civile, le quali possiedono caratteristiche molto diverse.

Innanzi tutto, la responsabilità penale è sempre personale, coinvolge il soggetto fisico (la persona) che ha commesso il fatto (reato) che lo espone a tale responsabilità, e non può essere né esonerata né assicurata né trasferita ad altri. Chi si rende responsabile di un reato (reo) risponde sempre personalmente delle conseguenze che la legge prevede per tale reato.

La responsabilità penale prevede infatti l’applicazione di una pena a carico del reo, che può essere pecuniaria (multa o ammenda) o restrittiva della libertà (reclusione o arresto).

Ovviamente, la responsabilità penale può comportare anche responsabilità civili a carico dello stesso reo, qualora essa comporti danni economicamente apprezzabili a persone o cose.

La responsabilità civile comporta invece solo conseguenze economiche risarcitorie, e deriva da rapporti contrattuali o da comportamenti e fatti (tra cui anche i reati), che abbiano causato danni a persone o cose. Si parla quindi di una responsabilità (civile) contrattuale e di una extracontrattuale.

La responsabilità civile, dell’uno e dell’altro tipo, può essere esonerata, assicurata e trasferita ad altri.

La responsabilità penale dipende esclusivamente dal compimento di fatti che sono specificamente previsti dalla legge come reato.

La responsabilità civile extracontrattuale può derivare sia da reato che da altro fatto illecito, l’uno e l’altro causa di danni. Mentre è relativamente facile individuare un inadempimento contrattuale, più problematico può essere l’accertamento di fatti (reati o solo illeciti) che siano causa di danni. Ugualmente complesso può essere la individuazione di una responsabilità contrattuale laddove non vi sia un contratto scritto, o non vi sia un contratto “correttamente” scritto che precisi in modo completo e dettagliato i diritti e gli obblighi delle parti (esempio: il contratto per la partecipazione ad un corso subacqueo, o quello per la organizzazione di una immersione guidata). Raramente, nella pratica, il primo è completo e corretto, mentre spesso il secondo è addirittura assente e si  realizza solo “di fatto”, aprendo, l’uno e l’altro, la possibilità di complesse vicende giudiziarie e accertamenti di responsabilità in caso di incidenti.

Nei successivi articoli esamineremo alcuni casi specifici, di particolare interesse pratico, relativi ad ipotesi di responsabilità in cui possono incorrere sia gli operatori della subacquea che i praticanti, e i principi sopra esposti aiuteranno a comprendere quanto si dirà.

ECCO COME SARÀ LA RUBRICA LEGALE DEDICATA AI SUBACQUEI

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoLe questioni di carattere legale che possono maggiormente interessare il subacqueo riguardano principalmente due aspetti, quello specificamente costituito dall’esercizio stesso dell’attività subacquea, nelle sue diverse manifestazioni, sportiva, ricreativa, didattica e professionale, e quello relativo alle attività accessorie a quella tipica, come l’organizzazione e la partecipazione a viaggi e vacanze subacquee.

Gli articoli seguiranno pertanto, alternativamente, i due filoni detti, trattando delle varie problematiche, di natura legale, relative appunto alle attività subacquee nonché a quelle turistiche, con particolare riguardo, a proposito di queste ultime, al turismo subacqueo.

La assenza di una normativa specifica e organica della materia relativa alle attività subacquee, e la limitata casistica, con la conseguente carenza di precedenti giurisprudenziali, rende la trattazione delle questioni dette particolarmente delicata e interessante sia per le difficoltà interpretative nell’applicazione delle norme esistenti, anche in via analogica con riferimento ad altre materie, sia per la proposizione di problematiche non ancora affrontate e che potrebbero richiedere interventi anche in sede legislativa.

Gli argomenti si articoleranno in temi secondo il seguente programma approssimativo e di massima. Ogni tema ed argomento può richiedere diversi articoli, collegati tra di loro o meno, che riguardano casi specifici o ipotesi particolari, anche con riguardo a situazioni concretamente verificatesi e che hanno dato luogo a vertenze e a pronunce giudiziarie:

 

-       La responsabilità, concetti generali e applicazione alle attività subacquee

-       Responsabilità professionali: Istruttori, Guide, Diving Center

-       Responsabilità del produttore o fornitore di beni o servizi

-       Attrezzature a noleggio: difetti e vizi di funzionamento

-       Le Organizzazioni Didattiche e le norme tecniche

-       I diritti e i doveri del subacqueo in relazione al suo brevetto

-       I contratti del subacqueo: inadempienze e conseguenze

-       Le assicurazioni: formule e limiti

-       La modulistica, rilevanza ed efficacia

-       Infortuni subiti e danni procurati a terzi

-       I viaggi subacquei: l’operatore e l’offerta

-       Il pacchetto turisub e il contratto di viaggio subacqueo

-       Recesso e disdette di viaggi prenotati

-       Contestazioni di viaggi e danni: vacanza rovinata, danno esistenziale

-       Inadempienze e disservizi nei viaggi subacquei

-       Responsabilità dell’Operatore turisub: in particolare per disservizi o incidenti nelle attività subacquee comprese nel pacchetto

DA DIECI ANNI CANON È IL BRAND PIÙ AFFIDABILE TRA I PRODUTTORI DI MACCHINE FOTOGRAFICHE

I lettori di 14 paesi europei su 16 hanno votato Canon come “marchio più affidabile” e Reader’s Digest conferma: da dieci anni Canon è il brand più affidabile tra i produttori di macchine fotografiche

DA PANASONIC DUE IMPORTANTI NOVITA’

PANASONIC presenta due nuovi prodotti di grande interesse: la reflex LUMIX DMC-G2 dotata della possibilità di comandarne le funzioni tramite il touch screen sul grande monitor, e la serie di camcorder 700 che si differenziano per il tipo di dispositivo di memoria ma tutti e tre con grandi capacità, fino alle 102 ore della SD/HDD

PROSSIMI CORSI DEL CEDIFOP

Date dei prossimi corsi OTS organizzati da CEDIFOP

BIOLOGIA MARINA CON GREENPEACE

Ad aprile e a ottobre 2010 il MARINA DI CAMPO DIVING organizza due seminari di Biologia Marina in collaborazione con GREENPEACE ITALIA.
Il dott. Alessandro Giannì, [...]

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