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Il mare in rete - anno IV n°. 33 – Marzo 2010 – reg.Trib. di Milano n.318 del 14 maggio 2007

LA RESPONSABILITÀ IN GENERE

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoCome primo articolo, appare opportuno trattare alcuni concetti di carattere pratico e generale che tutti coloro che esercitano attività potenzialmente a rischio, come quelle sportive in genere e subacquee in particolare, dovrebbero conoscere ed avere presenti.

Non solo per quanto riguarda gli operatori professionali, come gli istruttori e le guide subacquee, gli organizzatori di immersioni e i gestori di diving, i  noleggiatori e i venditori di attrezzature, ecc…, ma anche per quanto riguarda i semplici praticanti.

Come sempre, cercheremo di spiegarci in termini comprensibili a tutti, evitando espressioni tecniche e concetti che presuppongano conoscenze legali. Ci scusiamo pertanto con coloro che fossero competenti in materia e che si aspetterebbero un linguaggio più professionale.

Tutti dovrebbero avere chiaro che esistono due tipi di responsabilità, una penale ed una civile, le quali possiedono caratteristiche molto diverse.

Innanzi tutto, la responsabilità penale è sempre personale, coinvolge il soggetto fisico (la persona) che ha commesso il fatto (reato) che lo espone a tale responsabilità, e non può essere né esonerata né assicurata né trasferita ad altri. Chi si rende responsabile di un reato (reo) risponde sempre personalmente delle conseguenze che la legge prevede per tale reato.

La responsabilità penale prevede infatti l’applicazione di una pena a carico del reo, che può essere pecuniaria (multa o ammenda) o restrittiva della libertà (reclusione o arresto).

Ovviamente, la responsabilità penale può comportare anche responsabilità civili a carico dello stesso reo, qualora essa comporti danni economicamente apprezzabili a persone o cose.

La responsabilità civile comporta invece solo conseguenze economiche risarcitorie, e deriva da rapporti contrattuali o da comportamenti e fatti (tra cui anche i reati), che abbiano causato danni a persone o cose. Si parla quindi di una responsabilità (civile) contrattuale e di una extracontrattuale.

La responsabilità civile, dell’uno e dell’altro tipo, può essere esonerata, assicurata e trasferita ad altri.

La responsabilità penale dipende esclusivamente dal compimento di fatti che sono specificamente previsti dalla legge come reato.

La responsabilità civile extracontrattuale può derivare sia da reato che da altro fatto illecito, l’uno e l’altro causa di danni. Mentre è relativamente facile individuare un inadempimento contrattuale, più problematico può essere l’accertamento di fatti (reati o solo illeciti) che siano causa di danni. Ugualmente complesso può essere la individuazione di una responsabilità contrattuale laddove non vi sia un contratto scritto, o non vi sia un contratto “correttamente” scritto che precisi in modo completo e dettagliato i diritti e gli obblighi delle parti (esempio: il contratto per la partecipazione ad un corso subacqueo, o quello per la organizzazione di una immersione guidata). Raramente, nella pratica, il primo è completo e corretto, mentre spesso il secondo è addirittura assente e si  realizza solo “di fatto”, aprendo, l’uno e l’altro, la possibilità di complesse vicende giudiziarie e accertamenti di responsabilità in caso di incidenti.

Nei successivi articoli esamineremo alcuni casi specifici, di particolare interesse pratico, relativi ad ipotesi di responsabilità in cui possono incorrere sia gli operatori della subacquea che i praticanti, e i principi sopra esposti aiuteranno a comprendere quanto si dirà.

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