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Il mare in rete - anno IV n°. 33 – Marzo 2010 – reg.Trib. di Milano n.318 del 14 maggio 2007

IL COSIDDETTO “SCARICO DI RESPONSABILITÀ”

A cura di Aldo Cimino Commenti disabilitati

colophon_aldo_ciminoDi norma, sia nelle scuole subacquee (di ogni didattica) che presso i centri di immersione (Diving Centers), all’allievo o al sub viene chiesto di firmare una dichiarazione, redatta su moduli di tipo e testo diverso a seconda dei casi, di “scarico di responsabilità”.

Tale dichiarazione avrebbe lo scopo, teorico, di evitare alla scuola o al Diving di incorrere in responsabilità in caso di incidenti o infortuni agli allievi o ai sub.

In pratica essa non raggiunge però tale scopo e, ancorché regolarmente sottoscritta e datata, la detta dichiarazione non ha, legalmente, il valore, e soprattutto l’efficacia, che le si vorrebbe attribuire quale esimente, o anche solo limitante, della responsabilità.

La scuola o il Diving che ne fanno uso non sono dunque tutelati da siffatto documento, così come gli allievi e i sub che lo sottoscrivono non hanno in effetti rinunciato, come magari credono di aver fatto, a legittime pretese risarcitorie laddove, durante la lezione o l’immersione, si trovino a subire danni, materiali o personali, causati dalla scuola o Diving, e/o dal loro personale.

Tralasciamo, per ora, di distinguere le possibili conseguenze che tale documento può avere nelle diverse legislazioni estere e presso le scuole e i Diving sparsi nel mondo, e limitiamoci a considerare la cosa alla luce della legge italiana. Esamineremo in altra occasione le conseguenze di un tale documento sottoscritto da un italiano presso una scuola o Diving all’estero.

Innanzi tutto va subito rilevato, richiamando i concetti espressi nel precedente articolo, che la responsabilità penale (quella che espone il responsabile ad una pena, detentiva o pecuniaria),  non può essere in alcun caso  esonerata. Ad esempio, se l’istruttore o la guida subacquea o l’organizzatore dell’immersione o qualsiasi altro assistente alle operazioni (barcaiolo, addetto alle ricariche, ecc…) compie qualsiasi atto, doloso (cioè volontario) o colposo (cioè dovuto a negligenza, imperizia o inosservanza di norme o regole) che sia causa di lesioni personali ad alcuno, ne risponderà, penalmente, in proprio senza alcuna possibilità di esonero. Relativamente a tale tipo di responsabilità il documento in discussione è del tutto inutile e privo di qualsiasi valore. Le conseguenze economiche di tale fatto, cioè gli obblighi risarcitori in sede civile, potrebbero invece ricadere sulla scuola o sul Diving presso cui il responsabile delle lesioni causate operava.

Ma anche per tali conseguenze, per quanto riguarda cioè la responsabilità civile, il documento in parola sarebbe privo di valore legale.

Infatti la legge sancisce la nullità di clausole contrattuali che escludano o limitino le responsabilità in caso di dolo o colpa grave. Ma anche la responsabilità per colpa lieve non può essere esclusa con la sottoscrizione  della dichiarazione in parola, ove si verifichino danni alla persona (incidenti o infortuni). Infatti la responsabilità di un fornitore di servizi (quale la scuola sub o il Diving) non può essere esclusa o limitata a mezzo di clausole contrattuali (quali quelle della dichiarazione di cui stiamo parlando) in caso di danni alla persona causati da tale fornitore.

Qualora invece si tratti di semplici inadempienze nel fornire le prestazioni dovute (a termini puramente contrattuali), è possibile prevedere particolari casi in cui la legge consente, con il meccanismo della specifica sottoscrizione e accettazione delle relative clausole (chiamate vessatorie), quindi con una idonea dichiarazione effettuata con le dovute modalità, di limitare, o addirittura escludere, la responsabilità per i danni relativi a cose o comunque puramente economici, che non derivino da danni alla persona e che comunque non implichino dolo o colpa grave.

Data la assoluta eccezionalità (e anche discutibilità) di tali ipotesi speciali, è opportuno, per una scuola sub o un Diving, non fare alcun affidamento sulla cosiddetta dichiarazione di “scarico di responsabilità” di cui abbiamo parlato.

Un diverso documento dichiarativo, invece, può avere rilevanza ed efficacia, anche ai fini di limitare le responsabilità dei soggetti detti in caso di incidenti, laddove esso rilevi le dichiarazioni dell’allievo o del sub relativamente alle sue condizioni fisiche, a quelle della sua esperienza e preparazione e alla sua conoscenza e impegno ad applicare e rispettare le tecniche di una corretta immersione e le istruzioni e disposizioni della scuola (istruttore e assistenti, …) o del Diving (guida, organizzatore, …).

Ma di questo parleremo in un prossimo articolo.

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